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Scia, proposte nuove semplificazioni

Scia, proposte nuove semplificazioni

Negli emendamenti al Dl semplificazioni documenti dei tecnici allegati alle istanze solo se espressamente previsti da norme in vigore

Vedi Aggiornamento del 11/04/2013
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 11/04/2013
02/03/2012 - Ulteriori semplificazioni in vista per la Scia. Tre emendamenti al ddl per la conversione del Decreto legge “Semplifica Italia” 5/2012 rafforzano lo snellimento delle procedure in termini di documentazione da presentare insieme alla segnalazione certificata di inizio attività.
 
I testi prevedono che le segnalazioni certificate di inizio attività siano corredate dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati “solo ed esclusivamente se” espressamente previste dalla normativa vigente.
 
Si tratta, a detta dei deputati che l’hanno proposta, di una revisione che non cambia lo spirito della norma, ma che serve a fare chiarezza ed evitare possibili interpretazioni discordanti da parte dei funzionari.
 
Gli emendamenti rafforzano infatti quanto già affermato dal decreto sulle semplificazioni, che snellendo le procedure e i passaggi burocratici, dovrebbe tirare la volata alla ripresa economica del Paese.
 
Ma rivediamo nel dettaglio in cosa consiste la Scia e perché dovrebbe favorire lo sviluppo e la crescita.
 
Cos’è la Scia
La Segnalazione certificata di inizio attività è un titolo abilitativo introdotto dal Dl 78/2010 per semplificare le procedure del comparto edile, rendendo possibile l’avvio dei lavori nello stesso giorno in cui si presenta la domanda.
 
Costituisce una velocizzazione rispetto alla Dia, Denuncia di inizio attività, in base alla quale tra la presentazione dell’istanza e l’avvio dei lavori devono intercorrere 30 giorni, necessari all’espletamento dei controlli da parte delle amministrazioni competenti.

Applicazione all'edilizia
L’introduzione della Scia ha provocato reazioni contrastanti. Da una parte gli addetti ai lavori del settore costruzioni, che hanno visto nella semplificazione una nuova chance anticrisi. Dall’altra la levata di scudi di quanti temevano impatti preoccupanti per il territorio e il paesaggio.

In molti sostenevano infatti che la Scia si applicasse alle attività economiche e che l’estensione all’edilizia fosse una forzatura.

L’applicazione all’edilizia è stata invece confermata prima da una circolare del Ministero della Semplificazione, poi in modo definitivo dal Decreto Legge Sviluppo 70/2011.

Ad ogni modo, la Scia non sostituisce la Super-dia né i nulla osta e le autorizzazioni previste dalle norme in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
 
Controlli, critiche e soluzioni sui tempi
L'altro elemento di criticità, che ha accompagnato la comparsa della Scia, sono state le reazioni sulla tempistica dei controlli. Da una parte la norma prevede che i cantieri possano partire nello stesso giorno in cui viene presentata la domanda, ma, per tutelare l'ambiente e il paesaggio, stabilisce anche che i controlli possono essere effettuati a lavori iniziati. Nella versione iniziale, le amministrazioni competenti avevano a disposizione 60 giorni per verificare la presenza dei requisiti richiesti in mancanza dei quali adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi.
 
Il termine di 60 giorni aveva però sollevato una serie di obiezioni. In molti sostenevano infatti che la nuova procedura rappresentasse un aggravio burocratico rispetto al sistema precedente. I lavori potevano infatti iniziare nello stesso giorno, ma a causa delle incertezze normative, l’amministrazione competente poteva rilevare qualche mancanza tale da far sospendere le attività. Un problema che alcuni avevano pensato di risolvere attendendo 60 giorni per dare il via ai lavori. Cioè il doppio rispetto alla vecchia procedura con Dia.
 
Per risolvere questa impasse, il Decreto Legge “Sviluppo” 70/2011 ha dimezzato i tempi a disposizione delle amministrazioni per lo svolgimento dei controlli, che devono terminare entro 30 giorni.
 
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