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Ok al certificato di agibilità in presenza di sanzioni pendenti

Ok al certificato di agibilità in presenza di sanzioni pendenti

Tar Friuli: la situazione cambia se l’intervento edilizio realizzato è difforme da quanto dichiarato nella richiesta di autorizzazione

Vedi Aggiornamento del 21/11/2017
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 21/11/2017
20/08/2012 - L’agibilità può essere concessa anche in presenza di un procedimento sanzionatorio pendente. Lo ha affermato il Tar Friuli,  che con la sentenza 146/2012 ha però sottolineato che non ci deve essere differenza tra l’opera realizzata e quella autorizzata.
 
Il Tribunale Amministrativo si è pronunciato sul ricorso presentato dalla società che aveva realizzato un manufatto presso una struttura ricettiva esistente, ma si era vista in seguito negare l’agibilità.
 
Come emerso durante il giudizio, l’impresa che aveva realizzato il lavoro aveva chiesto un permesso di costruire per manutenzione straordinaria e realizzazione di servizi igienici. Il Comune aveva però rilevato che l’intervento non poteva essere assentito in quanto si trattava di un ampliamento dell’edificio esistente e non della realizzazione di volumi tecnici.
 
Successivamente, al Comune erano state inviate una DIA, con cui si comunicava la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un locale da adibire a lavaggio, preparazione pasti e adeguamento dei servizi igienici, e una comunicazione inerente ad una attività di edilizia libera per la realizzazione di pertinenze entro il 10% del volume utile. Secondo il Comune, però, si trattava degli stessi lavori per cui aveva già opposto il diniego.
 
Dalla documentazione presentata dalla società a dal sopralluogo del Comune era poi emersa una difformità tra quanto realizzato e quanto contenuto nella Dia e nella comunicazione per l’avvio degli interventi in edilizia libera. Il Comune, quindi, non solo aveva negato la richiesta di agibilità, ma aveva anche avviato un procedimento per la contestazione di abusi edilizi e la loro demolizione.
 
Dopo la valutazione del caso, il Tar Friuli ha respinto il ricorso della società, che si era opposta all’abbattimento delle opere, aggiungendo che per i manufatti realizzati è possibile richiedere il permesso di costruire in sanatoria.
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