
Sanatoria catastale, le sanzioni seguono la data dell'agibilità
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NORMATIVA
Sanatoria catastale, le sanzioni seguono la data dell'agibilità
Multe quadruple per le irregolarità successive al I maggio, dichiarazioni entro 30 giorni dall’abitabilità
Vedi Aggiornamento
del 26/05/2017
Vedi Aggiornamento del 26/05/2017
03/05/2011 - Immobili fiscalmente imponibili dal momento in cui ottengono l’agibilità e sanzioni quadruplicate solo per le irregolarità commesse a partire dal primo maggio. È quanto emerge dalla circolare 4/2011 dell’Agenzia del Territorio, che venerdì scorso ha fornito qualche chiarimento sulla sanatoria catastale.
Scaduto il termine per la regolarizzazione delle “case fantasma”, si passa infatti all’attribuzione delle rendite presunte e al pagamento degli arretrati, conteggiati dal 2007.
Per chi vale la regolarizzazione
Ai sensi del Regio decreto 652/1939, i fabbricati nuovi e gli stabili che possono essere considerati immobili urbani, devono essere dichiarati all’Ufficio tecnico erariale entro 30 giorni dal momento in cui diventano abitabili o servibili.
Valgono gli stessi termini per i fabbricati in un primo momento esenti dal pagamento di tributi, che successivamente si trasformano in soggetti ad imposte. Costituiscono un esempio di questo caso gli immobili che perdono il requisito di ruralità.
L’obbligo di denuncia vale anche per le variazioni di stato, consistenza e destinazione degli immobili.
Come cambiano le sanzioni
La circolare spiega come il Decreto Legislativo 23/2011 sul federalismo fiscale, a partire dal primo maggio, abbia quadruplicato le sanzioni sugli edifici non dichiarati. L’importo minimo della sanzione amministrativa, prevista in caso di inadempimento, passa quindi da 258 a 1032 euro. Quello massimo da 2066 a 8264 euro.
Dal momento che le norme non possono avere effetti retroattivi, le sanzioni maggiorate si applicano quindi alle violazioni commesse dopo il primo maggio. Per le irregolarità precedenti valgono le tariffe precedenti. Indipendentemente dalla data in cui vengono accertate.
Cosa succede dopo
In base all’accordo sottoscritto tra Agenzia del Territorio e Consiglio nazionale dei geometri, avranno luogo nuovi rilievi per l’attribuzione della rendita presunta a carico di quanti non hanno regolarizzato la propria situazione entro il termine del 30 aprile, previsto dalla manovra estiva e dal decreto “Milleproroghe”. La rendita verrà notificata attraverso l'affissione all'albo pretorio del comune in cui è ubicato l'immobile e sarà determinata dal classamento e dalla consistenza dell'unità immobiliare.
Verranno valutati invece in un secondo momento i casi di mancata conformità alle norme urbanistiche. Per gli edifici abusivi potrebbe quindi presentarsi il rischio della demolizione.
Scaduto il termine per la regolarizzazione delle “case fantasma”, si passa infatti all’attribuzione delle rendite presunte e al pagamento degli arretrati, conteggiati dal 2007.
Per chi vale la regolarizzazione
Ai sensi del Regio decreto 652/1939, i fabbricati nuovi e gli stabili che possono essere considerati immobili urbani, devono essere dichiarati all’Ufficio tecnico erariale entro 30 giorni dal momento in cui diventano abitabili o servibili.
Valgono gli stessi termini per i fabbricati in un primo momento esenti dal pagamento di tributi, che successivamente si trasformano in soggetti ad imposte. Costituiscono un esempio di questo caso gli immobili che perdono il requisito di ruralità.
L’obbligo di denuncia vale anche per le variazioni di stato, consistenza e destinazione degli immobili.
Come cambiano le sanzioni
La circolare spiega come il Decreto Legislativo 23/2011 sul federalismo fiscale, a partire dal primo maggio, abbia quadruplicato le sanzioni sugli edifici non dichiarati. L’importo minimo della sanzione amministrativa, prevista in caso di inadempimento, passa quindi da 258 a 1032 euro. Quello massimo da 2066 a 8264 euro.
Dal momento che le norme non possono avere effetti retroattivi, le sanzioni maggiorate si applicano quindi alle violazioni commesse dopo il primo maggio. Per le irregolarità precedenti valgono le tariffe precedenti. Indipendentemente dalla data in cui vengono accertate.
Cosa succede dopo
In base all’accordo sottoscritto tra Agenzia del Territorio e Consiglio nazionale dei geometri, avranno luogo nuovi rilievi per l’attribuzione della rendita presunta a carico di quanti non hanno regolarizzato la propria situazione entro il termine del 30 aprile, previsto dalla manovra estiva e dal decreto “Milleproroghe”. La rendita verrà notificata attraverso l'affissione all'albo pretorio del comune in cui è ubicato l'immobile e sarà determinata dal classamento e dalla consistenza dell'unità immobiliare.
Verranno valutati invece in un secondo momento i casi di mancata conformità alle norme urbanistiche. Per gli edifici abusivi potrebbe quindi presentarsi il rischio della demolizione.
Norme correlate
Circolare 29/04/2011 n.4
Agenzia del Territorio - Articolo 2, comme 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - Aumento degli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili e delle variazioni di consistenza e di destinazione
Decreto Legislativo 14/03/2011 n.23
Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale
Decreto Legge 29/12/2010 n.225
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (Decreto Milleproroghe)
Decreto Legge 31/05/2010 n.78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica (Suppl. Ordinario n.114)
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