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Imu e enti no profit, ok definitivo dall’Ue

Imu e enti no profit, ok definitivo dall’Ue

Archiviata la procedura di infrazione per gli aiuti di Stato alle imprese presenti nella disciplina Ici

Vedi Aggiornamento del 11/03/2013
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 11/03/2013
28/12/2012 - Archiviata la procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per le esenzioni dalle imposte concesse agli immobili della Chiesa e degli enti no profit.

Nei giorni scorsi, la Commissione Europea ha dato parere positivo sul DM 200/2012, che ammette l’esenzione solo per gli edifici o le frazioni di immobili destinate ad attività non commerciali.

Secondo una nota diramata dalla Commissione Europea, il decreto corregge l’impostazione dell’Ici, che comportava aiuti di Stato. Il fenomeno era stato inoltre segnalato da numerose denunce, che lamentavano come l’esenzione costituisse un ingiusto vantaggio a favore di alcune imprese.
 
Il funzionamento dell’Imu per gli edifici degli enti no profit è stato spiegato meglio dalla risoluzione 1/Df del Ministero dell’Economia. Per il 2012, solo gli edifici adibiti per intero alle attività svolte con modalità non commerciali potranno evitare il pagamento dell’imposta.
L’esenzione Imu per gli immobili a destinazione mista, in cui vengono effettuate sia attività svolte con modalità commerciali sia attività senza scopo di lucro, entra invece in vigore dal primo gennaio 2013.
 
In base alla risoluzione, gli enti ecclesiastici devono predisporre un regolamento sotto forma di scrittura privata registrata con cui si attesti l’idoneità a svolgere una attività non commerciale. I documenti devono poi essere messi a disposizione dei Comuni per le attività di accertamento.

Come riconoscere i casi di esenzione
Ricordiamo che, ai sensi del DM 200/2012, un’attività può essere definita non commerciale quando è svolta senza scopo di lucro e, in conformità a quanto previsto dal diritto dell’Unione Europea, non si pone in concorrenza con altri operatori del mercato e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà. Allo stesso tempo, lo statuto deve prevedere il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, ma di reinvestirli in attività utili allo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo di solidarietà sociale.

Negli edifici misti, il rapporto proporzionale tra aree destinate alle attività a scopo di lucro, che devono pagare l’Imu, e spazi riservati alle attività non commerciali, che sono invece esenti dall’imposta, è determinato con riferimento allo spazio e al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali o non commerciali. Se l'utilizzazione mista è effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno, la proporzione è determinata in base ai giorni in cui si svolge un determinato tipo di attività. Le percentuali si applicano alla rendita catastale dell'immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare per la determinazione dell'Imu.
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