19/12/2012 - Cambi di destinazione d’uso delle parti comuni degli edifici e interventi per l’innovazione ed il risparmio energetico. Entra in vigore il prossimo 18 giugno la riforma del condominio, contenuta nella
Legge 220/2012 pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Cambi d’uso nelle aree comuni
L’assemblea può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni per soddisfare esigenze di interesse condominiale. Perché la decisione sia considerata valida, è necessario un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio.
La convocazione dell'assemblea deve essere affissa almeno per 30 giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune e deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso proposta.
Sono vietati i cambi d’uso che possono pregiudicare la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio.
Risparmio energetico
I condomini possono deliberare la realizzazione di interventi per la riduzione dei consumi energetici dell’edificio e la produzione di energia attraverso impianti di cogenerazione e fonti rinnovabili. Le decisioni sono valide se rappresentano la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio.
A questo scopo, è consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, destinati al servizio di singole unità del condominio, sul lastrico solare, su altre superfici comuni idonee e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.
Nel caso in cui si rendano necessarie delle modifiche alle parti comuni, l’interessato comunica all’amministratore il contenuto e la modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può inoltre imporre modalità alternative o particolari cautele cui attenersi durante la realizzazione e ripartisce l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni attenendosi alle forme di utilizzo previste dal regolamento.
Innovazione
L’assemblea, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio, decide in merito agli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche e la realizzazione di parcheggi.
Se l’assemblea lo richiede, l’amministratore deve inoltre attivare a spese dei condomini un sito internet del condominio su cui consultare ed estrarre copie digitali delle delibere.