
Professionisti, retroattivi i parametri per i compensi
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Professionisti, retroattivi i parametri per i compensi
Cassazione: per la liquidazione giudiziale dei compensi valgono le regole vigenti a fine incarico
Vedi Aggiornamento
del 16/01/2014
18/12/2012 - Il compenso del professionista va liquidato in base alle regole vigenti nel momento in cui la prestazione professionale si conclude. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 17405/2012, con cui è stato affermato che il DM 140/2012 per la liquidazione giudiziale delle parcelle ha effetto retroattivo.
Se un incarico è iniziato quando erano ancora in vigore le tariffe e si è concluso dopo la riforma delle professioni, che le ha abrogate, la liquidazione giudiziale dovrà avvenire ai sensi del DM 140/2012.
In base alla decisione della Corte di Cassazione, si può quindi affermare che i parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale sono retroattivi. Al contrario di quanto accade di solito con altre norme, infatti, non si applicano solo alle prestazioni iniziate dopo l’entrata in vigore del DM, ma anche a quelle precedenti purchè si concludano quando il DM è operativo.
L’impostazione seguita dalla Cassazione segue un orientamento già espresso in altre pronunce. Lo scorso ottobre la Corte ha affermato che, nei lavori protratti per più tempo, la tariffa applicabile è quella vigente a fine lavori, cioè al momento del pagamento (Leggi Tutto).
Se un incarico è iniziato quando erano ancora in vigore le tariffe e si è concluso dopo la riforma delle professioni, che le ha abrogate, la liquidazione giudiziale dovrà avvenire ai sensi del DM 140/2012.
In base alla decisione della Corte di Cassazione, si può quindi affermare che i parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale sono retroattivi. Al contrario di quanto accade di solito con altre norme, infatti, non si applicano solo alle prestazioni iniziate dopo l’entrata in vigore del DM, ma anche a quelle precedenti purchè si concludano quando il DM è operativo.
L’impostazione seguita dalla Cassazione segue un orientamento già espresso in altre pronunce. Lo scorso ottobre la Corte ha affermato che, nei lavori protratti per più tempo, la tariffa applicabile è quella vigente a fine lavori, cioè al momento del pagamento (Leggi Tutto).