
Compensi dei professionisti, il riferimento al decoro può violare i principi della concorrenza
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NORMATIVA
Compensi dei professionisti, il riferimento al decoro può violare i principi della concorrenza
Corte Ue: sarà il CdS a valutare se le previsioni del codice deontologico dei geologi tutelano il consumatore o hanno effetti distorsivi
Vedi Aggiornamento
del 16/01/2017
Vedi Aggiornamento del 16/01/2017
22/07/2013 - Il compenso per una prestazione professionale non può contenere riferimenti al decoro perché si rischierebbe di creare effetti restrittivi della concorrenza e di reintrodurre in modo indiretto le tariffe, abrogate dalla riforma delle professioni.
Con questo parere, formalizzato dalla sentenza C-136/12, la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sulla richiesta del Consiglio nazionale dei Geologi per un chiarimento sul proprio Codice deontologico che, a detta dell’Antitrust, contiene elementi restrittivi rispetto a quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Leggi Tutto).
La Corte di Giustizia Europea ha dato ragione all’Autorità della Concorrenza e del Mercato, secondo la quale il Codice deontologico dei geologi, facendo riferimento al decoro tra gli elementi per la determinazione del compenso nelle professioni intellettuali, avrebbe violato i principi della concorrenza, impedendo comportamenti indipendenti sul mercato e reintroducendo di fatto le tariffe minime.
È stata quindi bocciata la posizione del Consiglio nazionale dei geologi, che aveva presentato ricorso prima al Tar Lazio e poi al Consiglio di Stato contro la delibera dell’Antitrust.
Secondo il Cng, nelle professioni intellettuali i principi della concorrenza dovevano coordinarsi con la dignità del professionista.
Dato, poi, che il Consiglio nazionale non avrebbe svolto le attività tipiche delle associazioni tra imprese, ma avrebbe regolato solo le proprie funzioni, doveva ritenersi che il codice deontologico non sarebbe stato orientato a ottenere effetti distorsivi della concorrenza.
Come già osservato dai Tribunali Amministrativi, anche la Corte di Giustizia Europea ha invece confermato che la disciplina dell’antitrust si applica a tutti i settori, quindi anche alle professioni intellettuali.
Secondo la Corte di Giustizia Europea la palla torna ora al Consiglio di Stato, che dovrà stabilire se le disposizioni del codice deontologico hanno fatto verificare distorsioni della concorrenza o se, al contrario, siano state predisposte per tutelare i consumatori finali dei servizi.
Con questo parere, formalizzato dalla sentenza C-136/12, la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sulla richiesta del Consiglio nazionale dei Geologi per un chiarimento sul proprio Codice deontologico che, a detta dell’Antitrust, contiene elementi restrittivi rispetto a quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Leggi Tutto).
La Corte di Giustizia Europea ha dato ragione all’Autorità della Concorrenza e del Mercato, secondo la quale il Codice deontologico dei geologi, facendo riferimento al decoro tra gli elementi per la determinazione del compenso nelle professioni intellettuali, avrebbe violato i principi della concorrenza, impedendo comportamenti indipendenti sul mercato e reintroducendo di fatto le tariffe minime.
È stata quindi bocciata la posizione del Consiglio nazionale dei geologi, che aveva presentato ricorso prima al Tar Lazio e poi al Consiglio di Stato contro la delibera dell’Antitrust.
Secondo il Cng, nelle professioni intellettuali i principi della concorrenza dovevano coordinarsi con la dignità del professionista.
Dato, poi, che il Consiglio nazionale non avrebbe svolto le attività tipiche delle associazioni tra imprese, ma avrebbe regolato solo le proprie funzioni, doveva ritenersi che il codice deontologico non sarebbe stato orientato a ottenere effetti distorsivi della concorrenza.
Come già osservato dai Tribunali Amministrativi, anche la Corte di Giustizia Europea ha invece confermato che la disciplina dell’antitrust si applica a tutti i settori, quindi anche alle professioni intellettuali.
Secondo la Corte di Giustizia Europea la palla torna ora al Consiglio di Stato, che dovrà stabilire se le disposizioni del codice deontologico hanno fatto verificare distorsioni della concorrenza o se, al contrario, siano state predisposte per tutelare i consumatori finali dei servizi.
Norme correlate
Sentenza 18/07/2013 n.C 136/12
Corte di Giustizia Europea - Articolo 267, terzo comma, TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza – Articolo 101 TFUE – Codice deontologico di un ordine professionale che vieta di applicare tariffe non corrispondenti alla dignità professionale
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