
Compensi professionisti troppo alti anche per l’Authority
NORMATIVA
Compensi professionisti troppo alti anche per l’Authority
Il DM parametri non può escludere il superamento delle vecchie tariffe, la SA dovrebbe poter avere come riferimento l’andamento del mercato
Vedi Aggiornamento
del 21/02/2014
11/02/2013 - Un’altra battuta d’arresto per la bozza di decreto parametri che sta tentando di definire i compensi dei professionisti da porre a base di gara nell’affidamento dei servizi di progettazione.
L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, chiamata a esprimersi sul testo, ha emesso un parere che, non discostandosi molto da quello rilasciato nelle scorse settimane dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici (leggi tutto), chiede degli aggiustamenti per allinearsi alle norme in vigore.
Sotto la lente dell’Authority i prezzi a base di gara che, con l’applicazione dei parametri individuati dal decreto, in alcuni casi potrebbero essere più alti di quelli ottenuti rifacendosi alle vecchie tariffe abrogate dal DL Liberalizzazioni, ponendosi quindi in contrasto col DL Sviluppo 83/2012, che invece esclude tassativamente questa possibilità.
Secondo l’Autorità di Vigilanza, anche se la relazione del decreto afferma che con l’applicazione dei nuovi parametri il prezzo a base d’asta è sempre minore di quello ottenuto con le vecchie tariffe, ci sono dei casi in cui gli esempi riportati dal Ministero non sono sufficienti ad escludere il superamento delle tariffe. Si tratta dello studio di prefattibilità ambientale, dello studio di impatto ambientale e della relazione di indagine geotecnica.
Per l’Authority, inoltre, non si conoscono i criteri con cui sono stati determinati i parametri che non sembrano ricondurre ad un’indagine di mercato, ma al confronto con le precedenti tariffe e con i parametri utilizzati per il DM 140/ 2012, che ha definito i compensi in caso di liquidazione giudiziale.
Per risolvere queste criticità, sostiene l’Authority, il responsabile del procedimento dovrebbe verificare che l’applicazione dei parametri non superi le soglie tariffarie. In caso di sforamento, il prezzo a base d’asta dovrebbe essere abbassato almeno al livello delle precedenti tariffe.
Ma non solo, perché a detta dell’Autorità di Vigilanza, se l’applicazione dei parametri portasse a un prezzo a base d’asta maggiore la Stazione Appaltante dovrebbe avere la possibilità di rifarsi all’andamento del mercato o a precedenti esperienze di affidamento.
L’attenzione al mercato, scrive l’Authority nel proprio parere, è importante soprattutto nei casi in cui la concorrenza viene limitata, come ad esempio nelle gare di importo inferiore a 100 mila euro, in cui si può ricorrere alla procedura negoziata, o in quelle sotto i 40 mila euro, dove è possibile l’affidamento diretto.
Critico sulle decisioni dell’Authority e del Cslp il Pat, organizzazione che raggruppa le professioni di area tecnica, agronomi, geologi, periti agrari, periti industriali, geometri, chimici e tecnologici alimentari.
Secondo il coordinatore Armando Zambrano, presidente del Cni, Consiglio nazionale degli ingegneri, i provvedimenti dilatori contengono censure opinabili e ritardano l'emanazione di un provvedimento assolutamente urgente ed indifferibile.
Per le professioni di area tecnica, così si rischia di dare continuità ad alcune gravi distorsioni del sistema di affidamento degli incarichi di progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche che, come sottolinea il presidente Zambrano, “è rimesso alla discrezionalità dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP) che possono stabilire in maniera arbitraria l’entità dei compensi delle prestazioni tecniche necessarie”.
Per Zambrano a preoccupare maggiormente è non solo che sia stata messa in dubbio la necessità del Decreto stesso quando esiste una norma primaria di riferimento che, invece, lo legittima e che stigmatizza l'obbligatorietà della sua adozione, ma anche che sia contestata la sua correttezza”.
A detta del presidente del Cni e coordinatore del Pat, infatti, per i professionisti non sussiste nessuna problematica legata all’introduzione dei parametri che rischierebbe di comportare un aumento dei compensi rispetto alle tariffe stabilite dal Dm 4 Aprile 2001. “In realtà, come accade spesso nel nostro Paese - conclude Zambrano - è possibile che gruppi di potere più o meno organizzati, in particolare grandi stazioni appaltanti pubbliche, con forte capacità di “influenza”, possano tentare di contrastare l’iter del provvedimento che impedirebbe la discrezionalità, oggi esistente, nella definizione dei compensi e che consente, senza, in pratica, assumersi responsabilità, turbative dei sistemi di affidamento”.
L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, chiamata a esprimersi sul testo, ha emesso un parere che, non discostandosi molto da quello rilasciato nelle scorse settimane dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici (leggi tutto), chiede degli aggiustamenti per allinearsi alle norme in vigore.
Sotto la lente dell’Authority i prezzi a base di gara che, con l’applicazione dei parametri individuati dal decreto, in alcuni casi potrebbero essere più alti di quelli ottenuti rifacendosi alle vecchie tariffe abrogate dal DL Liberalizzazioni, ponendosi quindi in contrasto col DL Sviluppo 83/2012, che invece esclude tassativamente questa possibilità.
Secondo l’Autorità di Vigilanza, anche se la relazione del decreto afferma che con l’applicazione dei nuovi parametri il prezzo a base d’asta è sempre minore di quello ottenuto con le vecchie tariffe, ci sono dei casi in cui gli esempi riportati dal Ministero non sono sufficienti ad escludere il superamento delle tariffe. Si tratta dello studio di prefattibilità ambientale, dello studio di impatto ambientale e della relazione di indagine geotecnica.
Per l’Authority, inoltre, non si conoscono i criteri con cui sono stati determinati i parametri che non sembrano ricondurre ad un’indagine di mercato, ma al confronto con le precedenti tariffe e con i parametri utilizzati per il DM 140/ 2012, che ha definito i compensi in caso di liquidazione giudiziale.
Per risolvere queste criticità, sostiene l’Authority, il responsabile del procedimento dovrebbe verificare che l’applicazione dei parametri non superi le soglie tariffarie. In caso di sforamento, il prezzo a base d’asta dovrebbe essere abbassato almeno al livello delle precedenti tariffe.
Ma non solo, perché a detta dell’Autorità di Vigilanza, se l’applicazione dei parametri portasse a un prezzo a base d’asta maggiore la Stazione Appaltante dovrebbe avere la possibilità di rifarsi all’andamento del mercato o a precedenti esperienze di affidamento.
L’attenzione al mercato, scrive l’Authority nel proprio parere, è importante soprattutto nei casi in cui la concorrenza viene limitata, come ad esempio nelle gare di importo inferiore a 100 mila euro, in cui si può ricorrere alla procedura negoziata, o in quelle sotto i 40 mila euro, dove è possibile l’affidamento diretto.
Critico sulle decisioni dell’Authority e del Cslp il Pat, organizzazione che raggruppa le professioni di area tecnica, agronomi, geologi, periti agrari, periti industriali, geometri, chimici e tecnologici alimentari.
Secondo il coordinatore Armando Zambrano, presidente del Cni, Consiglio nazionale degli ingegneri, i provvedimenti dilatori contengono censure opinabili e ritardano l'emanazione di un provvedimento assolutamente urgente ed indifferibile.
Per le professioni di area tecnica, così si rischia di dare continuità ad alcune gravi distorsioni del sistema di affidamento degli incarichi di progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche che, come sottolinea il presidente Zambrano, “è rimesso alla discrezionalità dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP) che possono stabilire in maniera arbitraria l’entità dei compensi delle prestazioni tecniche necessarie”.
Per Zambrano a preoccupare maggiormente è non solo che sia stata messa in dubbio la necessità del Decreto stesso quando esiste una norma primaria di riferimento che, invece, lo legittima e che stigmatizza l'obbligatorietà della sua adozione, ma anche che sia contestata la sua correttezza”.
A detta del presidente del Cni e coordinatore del Pat, infatti, per i professionisti non sussiste nessuna problematica legata all’introduzione dei parametri che rischierebbe di comportare un aumento dei compensi rispetto alle tariffe stabilite dal Dm 4 Aprile 2001. “In realtà, come accade spesso nel nostro Paese - conclude Zambrano - è possibile che gruppi di potere più o meno organizzati, in particolare grandi stazioni appaltanti pubbliche, con forte capacità di “influenza”, possano tentare di contrastare l’iter del provvedimento che impedirebbe la discrezionalità, oggi esistente, nella definizione dei compensi e che consente, senza, in pratica, assumersi responsabilità, turbative dei sistemi di affidamento”.