
Assicurazione professionale, i progettisti alle prese con la scelta
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PROFESSIONE
Assicurazione professionale, i progettisti alle prese con la scelta
Dai Consigli Nazionali degli Architetti e degli Ingegneri una selezione delle polizze proposte dalle Compagnie assicurative
Vedi Aggiornamento
del 07/03/2014
Vedi Aggiornamento del 07/03/2014
28/08/2013 - Dopo un tira e molla di qualche settimana, con ipotesi di proroga avanzate dal Parlamento e poi cancellate, è entrato in vigore il 15 agosto 2013 l’obbligo per tutti i professionisti di stipulare una polizza assicurativa che copra eventuali danni arrecati a terzi nell’esercizio della propria attività.
Come stabilito dal DL 138/2011 e dal Regolamento di riforma delle Professioni (Dpr 137/2012), i professionisti dovranno sottoscrivere l’assicurazione e, al momento dell’assunzione di un incarico, dovranno renderne noti al cliente gli estremi e il massimale. Il Regolamento di riforma delle Professioni ha chiarito che la violazione dell’obbligo costituisce illecito disciplinare.
Per aiutare i propri iscritti a scegliere la polizza e ad ottenere condizioni economiche più vantaggiose, i Consigli Nazionali degli Architetti (Cnappc) e degli Ingegneri (CNI) hanno negoziato convenzioni collettive.
Il Cnappc, a seguito di un avviso pubblico e di una procedura di negoziazione, ha selezionato le condizioni di polizza offerte da due Compagnie assicurative le cui proposte sono state ritenute adeguate rispetto alle ‘linee guida’ predisposte dallo stesso Cnappc. Le Compagnie selezionate sono: “AIG Europe Limited” e “Rappresentanza generale dei Lloyd’s per l’Italia”, le cui condizioni di polizza sono consultabili qui.
Il CNI ha invece messo a confronto le condizioni e le offerte economiche delle polizze di diverse Compagnie assicurative: Aec Master Broker, Gava Broker, Link Broker, Consulbrokers, Aon, Aec e Marsch.
Il Centro Studi del Cni è già da qualche mese al lavoro sul tema dell’assicurazione obbligatoria. Nella Circolare 250 del 12 luglio 2013 ha fornito una tabella comparativa delle diverse polizze offerte dal mercato, tabella successivamente aggiornata con la Circolare 262 del 6 agosto 2013.
La Circolare 250/2013 ha chiarito l’oggetto della polizza - ossia la “responsabilità civile” del professionista a coprire i danni eventualmente arrecati alla clientela in seguito ad errori, negligenze ed omissioni nell’esecuzione della prestazione professionale - e ha elencato le condizioni della copertura assicurativa di responsabilità professionale, specificando quelle da ritenersi essenziali:
- la previsione dei danni patrimoniali e dei danni di natura non patrimoniale;
- l’introduzione dell’ultrattività della garanzia, per gli Assicurati che cessino l’attività;
- la previsione di una retroattività;
- la previsione di massimali minimi obbligatori, eventualmente tarati per fasce di fatturato, per attività e per tipologia di prestazione professionale.
La stessa Circolare 250/2013 ha precisato che l’obbligo di assicurazione ricade esclusivamente sui professionisti iscritti agli Ordini che esercitano in modo effettivo l’attività professionale. Si tratta di soggetti che svolgono, anche solo saltuariamente, la professione in forma autonoma, ossia assumendo in proprio il rischio professionale derivante dall’esercizio dell’attività.
Non sono, quindi, soggetti all’obbligo gli ingegneri assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitino l’attività professionale esclusivamente per conto dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza. Allo stesso modo, è da escludersi l’assunzione dell’obbligo nei confronti di professionisti ingegneri posti alle dipendenze di un datore di lavoro privato (società o studio professionale) (leggi tutto).
Come stabilito dal DL 138/2011 e dal Regolamento di riforma delle Professioni (Dpr 137/2012), i professionisti dovranno sottoscrivere l’assicurazione e, al momento dell’assunzione di un incarico, dovranno renderne noti al cliente gli estremi e il massimale. Il Regolamento di riforma delle Professioni ha chiarito che la violazione dell’obbligo costituisce illecito disciplinare.
Per aiutare i propri iscritti a scegliere la polizza e ad ottenere condizioni economiche più vantaggiose, i Consigli Nazionali degli Architetti (Cnappc) e degli Ingegneri (CNI) hanno negoziato convenzioni collettive.
Il Cnappc, a seguito di un avviso pubblico e di una procedura di negoziazione, ha selezionato le condizioni di polizza offerte da due Compagnie assicurative le cui proposte sono state ritenute adeguate rispetto alle ‘linee guida’ predisposte dallo stesso Cnappc. Le Compagnie selezionate sono: “AIG Europe Limited” e “Rappresentanza generale dei Lloyd’s per l’Italia”, le cui condizioni di polizza sono consultabili qui.
Il CNI ha invece messo a confronto le condizioni e le offerte economiche delle polizze di diverse Compagnie assicurative: Aec Master Broker, Gava Broker, Link Broker, Consulbrokers, Aon, Aec e Marsch.
Il Centro Studi del Cni è già da qualche mese al lavoro sul tema dell’assicurazione obbligatoria. Nella Circolare 250 del 12 luglio 2013 ha fornito una tabella comparativa delle diverse polizze offerte dal mercato, tabella successivamente aggiornata con la Circolare 262 del 6 agosto 2013.
La Circolare 250/2013 ha chiarito l’oggetto della polizza - ossia la “responsabilità civile” del professionista a coprire i danni eventualmente arrecati alla clientela in seguito ad errori, negligenze ed omissioni nell’esecuzione della prestazione professionale - e ha elencato le condizioni della copertura assicurativa di responsabilità professionale, specificando quelle da ritenersi essenziali:
- la previsione dei danni patrimoniali e dei danni di natura non patrimoniale;
- l’introduzione dell’ultrattività della garanzia, per gli Assicurati che cessino l’attività;
- la previsione di una retroattività;
- la previsione di massimali minimi obbligatori, eventualmente tarati per fasce di fatturato, per attività e per tipologia di prestazione professionale.
La stessa Circolare 250/2013 ha precisato che l’obbligo di assicurazione ricade esclusivamente sui professionisti iscritti agli Ordini che esercitano in modo effettivo l’attività professionale. Si tratta di soggetti che svolgono, anche solo saltuariamente, la professione in forma autonoma, ossia assumendo in proprio il rischio professionale derivante dall’esercizio dell’attività.
Non sono, quindi, soggetti all’obbligo gli ingegneri assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitino l’attività professionale esclusivamente per conto dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza. Allo stesso modo, è da escludersi l’assunzione dell’obbligo nei confronti di professionisti ingegneri posti alle dipendenze di un datore di lavoro privato (società o studio professionale) (leggi tutto).
Norme correlate
Circolare 06/08/2013 n.262
Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) - Rettifica e aggiornamento prospetti polizza professionale allegati alla circolare n. 250 del 12 luglio 2013
Circolare 12/07/2013 n.250
Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Informativa sull'obbligo di stipula di polizza professionale
Decreto Pres. Repubblica 07/08/2012 n.137
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Decreto Legge 13/08/2011 n.138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (manovra bis)
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