
Ingegneri, obbligo di assicurazione solo per chi esercita la professione
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PROFESSIONE
Ingegneri, obbligo di assicurazione solo per chi esercita la professione
Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri: esclusi dall’obbligo gli ingegneri dipendenti pubblici e privati che non firmano i progetti
Vedi Aggiornamento
del 17/10/2013
Vedi Aggiornamento del 17/10/2013
21/05/2013 - L’obbligo di assicurazione professionale per gli ingegneri scatta solo per gli iscritti agli Ordini che esercitano effettivamente la professione. Sono invece esenti gli ingegneri dipendenti della P.A. e delle aziende private che non firmano i progetti.
Lo afferma il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in un parere sulla questione dell’obbligatorietà per gli ingegneri dell’assicurazione professionale per la responsabilità civile dei professionisti, che copre i danni eventualmente arrecati alla clientela in seguito ad errori, omissioni o negligenze.
Ricordiamo che l’obbligo di “stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale” e l’obbligo di “rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale” sono stati introdotti dall’articolo 3, comma 5, lettera e) del DL 138/2011, convertito nella Legge 148/2011.
L’obbligo è stato poi disciplinato più nel dettaglio dal Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (DPR 137 del 7 agosto 2012) nel quale si chiarisce che “la violazione del predetto obbligo, alle condizioni ivi stabilite, costituisce illecito disciplinare”.
Entrambe le norme - spiega il parere - collegano l’obbligo di stipulazione di idonea polizza professionale all’esercizio dell’attività professionale, con la conseguenza che esso, pur essendo astrattamente riferibile a tutti i professionisti iscritti ai rispettivi Ordini, diviene concretamente esigibile solo qualora costoro mostrino di esercitare in modo effettivo e attuale la professione.
Restano quindi esclusi dall’obbligo gli ingegneri assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitino l’attività professionale esclusivamente per conto dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza, e gli ingegneri posti alle dipendenze di un datore di lavoro privato (ad esempio una società o uno studio professionale), ovviamente ad eccezione dell’attività da loro effettuata in proprio (anche se congiuntamente ai titolari dello studio o della società) con apposizione della firma negli elaborati progettuali ed altri documenti.
In conclusione “l’obbligo di assicurazione professionale - spiega il Centro Studi CNI - vale esclusivamente per gli ingegneri iscritti agli Ordini che esercitano, in modo effettivo, l’attività libero-professionale. Al contrario, gli ingegneri iscritti, ma che non esercitano concretamente, non sono obbligati a sottoscrivere l’assicurazione professionale. Nessun obbligo, a maggior ragione, anche per gli ingegneri assunti dalla P.A. che esercitano la professione in esclusiva per il proprio ente e per quei dipendenti delle aziende private che non firmano i progetti”.
I professionisti soggetti all’obbligo saranno quindi tenuti ad assicurarsi prima di assumere un incarico. Infatti, il cliente può pretendere l’esibizione della polizza assicurativa prima dell’affidamento dell’incarico stesso.
L’obbligo di assicurazione scatterà il 15 agosto 2013.
Lo afferma il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in un parere sulla questione dell’obbligatorietà per gli ingegneri dell’assicurazione professionale per la responsabilità civile dei professionisti, che copre i danni eventualmente arrecati alla clientela in seguito ad errori, omissioni o negligenze.
Ricordiamo che l’obbligo di “stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale” e l’obbligo di “rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale” sono stati introdotti dall’articolo 3, comma 5, lettera e) del DL 138/2011, convertito nella Legge 148/2011.
L’obbligo è stato poi disciplinato più nel dettaglio dal Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (DPR 137 del 7 agosto 2012) nel quale si chiarisce che “la violazione del predetto obbligo, alle condizioni ivi stabilite, costituisce illecito disciplinare”.
Entrambe le norme - spiega il parere - collegano l’obbligo di stipulazione di idonea polizza professionale all’esercizio dell’attività professionale, con la conseguenza che esso, pur essendo astrattamente riferibile a tutti i professionisti iscritti ai rispettivi Ordini, diviene concretamente esigibile solo qualora costoro mostrino di esercitare in modo effettivo e attuale la professione.
Restano quindi esclusi dall’obbligo gli ingegneri assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitino l’attività professionale esclusivamente per conto dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza, e gli ingegneri posti alle dipendenze di un datore di lavoro privato (ad esempio una società o uno studio professionale), ovviamente ad eccezione dell’attività da loro effettuata in proprio (anche se congiuntamente ai titolari dello studio o della società) con apposizione della firma negli elaborati progettuali ed altri documenti.
In conclusione “l’obbligo di assicurazione professionale - spiega il Centro Studi CNI - vale esclusivamente per gli ingegneri iscritti agli Ordini che esercitano, in modo effettivo, l’attività libero-professionale. Al contrario, gli ingegneri iscritti, ma che non esercitano concretamente, non sono obbligati a sottoscrivere l’assicurazione professionale. Nessun obbligo, a maggior ragione, anche per gli ingegneri assunti dalla P.A. che esercitano la professione in esclusiva per il proprio ente e per quei dipendenti delle aziende private che non firmano i progetti”.
I professionisti soggetti all’obbligo saranno quindi tenuti ad assicurarsi prima di assumere un incarico. Infatti, il cliente può pretendere l’esibizione della polizza assicurativa prima dell’affidamento dell’incarico stesso.
L’obbligo di assicurazione scatterà il 15 agosto 2013.
Norme correlate
Parere 30/04/2013 n.67
Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri - L’estensione dell’obbligo di assicurazione agli iscritti all’Ordine degli ingegneri
Decreto Pres. Repubblica 07/08/2012 n.137
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Legge dello Stato 14/09/2011 n.148
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (Manovra bis)
Decreto Legge 13/08/2011 n.138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (manovra bis)
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