
Polizze assicurative, le ‘‘istruzioni per l’uso’’ degli Ingegneri
PROFESSIONE
Polizze assicurative, le ‘‘istruzioni per l’uso’’ degli Ingegneri
Prorogato al 13 agosto 2013 l’obbligo di assicurazione per i professionisti
Vedi Aggiornamento
del 19/07/2013
03/08/2012 - Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha predisposto un Vademecum contenente delle essenziali linee guida relative all’obbligo di stipula delle polizze assicurative professionali, che entrerà in vigore il 13 agosto 2013, come previsto dal Regolamento delle professioni approvato oggi dal Consiglio dei Ministri (leggi tutto).
Come districarsi tra le innumerevoli proposte elaborate dalle varie compagnie assicurative e, soprattutto, come valutare, nello specifico, la convenienza e la validità dell’una piuttosto che dell’altra? Clausole, rischi contemplati, recessi, ma anche rinnovi e prezzi di sottoscrizione: muoversi nella giungla delle strategie di mercato poste in essere dai vari brokers è un compito arduo per i 230mila ingegneri italiani (dati Centro Studi CNI 2012) alle prese con questa innovazione normativa.
“Un adempimento problematico - sostiene Armando Zambrano, Presidente del CNI - peraltro introdotto in un quadro legislativo alquanto lacunoso, che potrebbe di fatto impedire ad un numero cospicuo di professionisti di svolgere la propria attività professionale”.
Numerose le criticità sollevate dagli ingegneri. In primis il fatto che, a fronte dell’obbligo posto dalla legge per il libero professionista di assicurarsi, non corrisponde un dovere analogo per le compagnie. Di conseguenza, quelle realtà che ritengano poco vantaggioso o eccessivamente rischioso sottoscrivere la polizza ad un determinato professionista possono rifiutarsi di farlo.
Altro aspetto da rivedere, secondo il CNI, è quello di poter prevedere polizze limitate a singoli lavori, soprattutto per quei professionisti che non svolgono continuativamente la libera professione perché dipendenti.
Sotto accusa anche la necessità di indicare gli estremi della polizza nel disciplinare di incarico con il committente, obbligo che comporterebbe di dover assicurare tutte le attività del professionista, rendendo impossibile escludere quelle, ad esempio, ritenute a basso o nullo coefficiente di rischio.
Tra gli aspetti più spinosi, infine, quello della validità della garanzia che prevede la copertura assicurativa da parte del professionista anche senza essere tutelato al momento della commissione dell'errore, purché lo sia al momento della richiesta del risarcimento danni. Una formula questa che, di fatto, comporta per gli ingegneri di dover, necessariamente, mantenere sempre in vigore la polizza.
Se i nodi da sciogliere sono ancora parecchi, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si è però già messo al lavoro, valutando e confrontando le varie offerte per tutelare il professionista e non lasciarlo solo in un momento assai delicato. Fornire indicazioni operative agli iscritti e agli Ordini territoriali anche in merito a questa piccola grande rivoluzione normativa attraverso una guida intelligente, contenente validi ed efficaci suggerimenti, è, del resto, una delle sue prerogative peculiari.
Come districarsi tra le innumerevoli proposte elaborate dalle varie compagnie assicurative e, soprattutto, come valutare, nello specifico, la convenienza e la validità dell’una piuttosto che dell’altra? Clausole, rischi contemplati, recessi, ma anche rinnovi e prezzi di sottoscrizione: muoversi nella giungla delle strategie di mercato poste in essere dai vari brokers è un compito arduo per i 230mila ingegneri italiani (dati Centro Studi CNI 2012) alle prese con questa innovazione normativa.
“Un adempimento problematico - sostiene Armando Zambrano, Presidente del CNI - peraltro introdotto in un quadro legislativo alquanto lacunoso, che potrebbe di fatto impedire ad un numero cospicuo di professionisti di svolgere la propria attività professionale”.
Numerose le criticità sollevate dagli ingegneri. In primis il fatto che, a fronte dell’obbligo posto dalla legge per il libero professionista di assicurarsi, non corrisponde un dovere analogo per le compagnie. Di conseguenza, quelle realtà che ritengano poco vantaggioso o eccessivamente rischioso sottoscrivere la polizza ad un determinato professionista possono rifiutarsi di farlo.
Altro aspetto da rivedere, secondo il CNI, è quello di poter prevedere polizze limitate a singoli lavori, soprattutto per quei professionisti che non svolgono continuativamente la libera professione perché dipendenti.
Sotto accusa anche la necessità di indicare gli estremi della polizza nel disciplinare di incarico con il committente, obbligo che comporterebbe di dover assicurare tutte le attività del professionista, rendendo impossibile escludere quelle, ad esempio, ritenute a basso o nullo coefficiente di rischio.
Tra gli aspetti più spinosi, infine, quello della validità della garanzia che prevede la copertura assicurativa da parte del professionista anche senza essere tutelato al momento della commissione dell'errore, purché lo sia al momento della richiesta del risarcimento danni. Una formula questa che, di fatto, comporta per gli ingegneri di dover, necessariamente, mantenere sempre in vigore la polizza.
Se i nodi da sciogliere sono ancora parecchi, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si è però già messo al lavoro, valutando e confrontando le varie offerte per tutelare il professionista e non lasciarlo solo in un momento assai delicato. Fornire indicazioni operative agli iscritti e agli Ordini territoriali anche in merito a questa piccola grande rivoluzione normativa attraverso una guida intelligente, contenente validi ed efficaci suggerimenti, è, del resto, una delle sue prerogative peculiari.