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Professionisti, in vigore il decreto di riforma

Professionisti, in vigore il decreto di riforma

Polizza assicurativa obbligatoria tra un anno, tirocinio al massimo di 18 mesi

Vedi Aggiornamento del 21/03/2014
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 21/03/2014
28/08/2012 - È entrato in vigore il giorno di Ferragosto il Regolamento 137/2012 di riforma degli ordinamenti professionali.
 
Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono confermati contenuti approvati dal Governo il 3 agosto scorso.
 
I professionisti dovranno stipulare, anche tramite convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali professionali, una polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale. La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare. L’obbligo di stipulare l’assicurazione scatterà il 15 agosto 2013.
 
È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria. Le violazioni a tale disposizione costituiscono illecito disciplinare e violano il Codice del consumo e le norme sulla pubblicità ingannevole.

Il tirocinio professionale resta obbligatorio solo per le professioni per le quali già lo era e potrà durare al massimo 18 mesi. Potrà essere svolto presso enti pubblici e, per i primi sei mesi, in concomitanza con l’ultimo anno di Università, o contemporaneamente ad un impiego pubblico e privato. I corsi di formazione non saranno obbligatori ma facoltativi e alternativi al tirocinio.
  
La formazione continua è obbligatoria e i corsi potranno essere erogati da Ordini e Collegi e da altri soggetti e associazioni, previa autorizzazione dei Consigli Nazionali e parere vincolante del Ministero della Giustizia.

La funzione disciplinare è affidata ai Consigli di disciplina, i cui componenti - che non possono far parte del Consiglio dell’Ordine o del Collegio - sono nominati dal Presidente del Tribunale che sceglie da una rosa di nomi proposti dal Consiglio dell’Ordine sulla base di criteri che saranno definiti entro 90 giorni da apposito Regolamento.

Per “professione regolamentata” si intende l’attività o l’insieme delle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità.
 
Fermo restando l’esame di Stato, l’accesso alle professioni regolamentate è libero; sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico.
 
Gli albi professionali territoriali, tenuti dai Consigli dell’Ordine o del Collegio, sono pubblici e formano l’Albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal Consiglio nazionale.
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