
Ecobonus 65% cumulabile con altri incentivi, ecco quando è possibile
NORMATIVA
Ecobonus 65% cumulabile con altri incentivi, ecco quando è possibile
Enea: la detrazione si somma ad alcune agevolazioni locali, ma non a quelle riconosciute dalle norme nazionali per gli stessi interventi
Vedi Aggiornamento
del 09/01/2015
08/07/2014 - L’Ecobonus è cumulabile con alcuni incentivi riconosciuti a livello locale, ma non con le agevolazioni previste da altre norme statali per la riqualificazione energetica degli immobili.
Il chiarimento è arrivato con la nuova Faq 35 dell’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).
L’Enea ha spiegato che per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dal 1 gennaio 2009 fino al 2 gennaio 2013 la detrazione del 55% non è cumulabile con contributi comunitari, regionali e locali destinati alle medesime finalità.
Ad introdurre questa regola è stato l’articolo 6, comma 3, del Decreto legislativo 115/2008, poi abrogato dall’articolo 28, comma 5, del Decreto legislativo 28/2011.
Ciò significa, ha spiegato l’Enea, che dal 3 gennaio 2013 le detrazioni fiscali del 55% (portate al 65% dalla Legge 90/2013) sono compatibili con gli incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni.
Ad ogni modo è necessario verificare prima che i bonus riconosciuti a livello locale prevedano la cumulabilità con l’Ecobonus e che questo sia calcolato sulla parte di spesa residua rimasta a carico del contribuente, cioè sulla somma che non ha beneficiato della detrazione regionale o locale.
Al contrario, ha precisato l’Enea, l’Ecobonus 65% non si può sommare agli incentivi previsti da altre disposizioni di legge nazionali per gli stessi interventi di efficientamento energetico degli edifici, come ad esempio il Conto Energia e le detrazione fiscale del 50% per i lavori di ristrutturazione degli immobili.
Ricordiamo che gli interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici saranno agevolati con la detrazione fiscale al 65% fino al 31 dicembre 2014 (30 giugno 2015 per i condomìni). Nel 2015 la detrazione scenderà al 50% e poi passerà al 36%.
Il 65% della spesa sostenuta viene rimborsato in dieci quote annuali di pari importo.
Possono usufruire del bonus gli interventi di riqualificazione globale sugli edifici esistenti, i lavori sugli involucri degli edifici riguardanti le strutture opache verticali, le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre, comprensive di infissi, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Il chiarimento è arrivato con la nuova Faq 35 dell’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).
L’Enea ha spiegato che per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dal 1 gennaio 2009 fino al 2 gennaio 2013 la detrazione del 55% non è cumulabile con contributi comunitari, regionali e locali destinati alle medesime finalità.
Ad introdurre questa regola è stato l’articolo 6, comma 3, del Decreto legislativo 115/2008, poi abrogato dall’articolo 28, comma 5, del Decreto legislativo 28/2011.
Ciò significa, ha spiegato l’Enea, che dal 3 gennaio 2013 le detrazioni fiscali del 55% (portate al 65% dalla Legge 90/2013) sono compatibili con gli incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni.
Ad ogni modo è necessario verificare prima che i bonus riconosciuti a livello locale prevedano la cumulabilità con l’Ecobonus e che questo sia calcolato sulla parte di spesa residua rimasta a carico del contribuente, cioè sulla somma che non ha beneficiato della detrazione regionale o locale.
Al contrario, ha precisato l’Enea, l’Ecobonus 65% non si può sommare agli incentivi previsti da altre disposizioni di legge nazionali per gli stessi interventi di efficientamento energetico degli edifici, come ad esempio il Conto Energia e le detrazione fiscale del 50% per i lavori di ristrutturazione degli immobili.
Ricordiamo che gli interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici saranno agevolati con la detrazione fiscale al 65% fino al 31 dicembre 2014 (30 giugno 2015 per i condomìni). Nel 2015 la detrazione scenderà al 50% e poi passerà al 36%.
Il 65% della spesa sostenuta viene rimborsato in dieci quote annuali di pari importo.
Possono usufruire del bonus gli interventi di riqualificazione globale sugli edifici esistenti, i lavori sugli involucri degli edifici riguardanti le strutture opache verticali, le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre, comprensive di infissi, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.