
Ingegneri e Architetti spiegano come applicare il DM Parametri
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NORMATIVA
Ingegneri e Architetti spiegano come applicare il DM Parametri
I compensi si calcolano in base alla complessità dei progetti; indicazioni anche sulle prestazioni urbanistiche e sui collaudi
Vedi Aggiornamento
del 31/03/2016
Vedi Aggiornamento del 31/03/2016
11/09/2014 - Classificazione della complessità dei servizi di ingegneria e architettura e compensi per prestazioni urbanistiche e collaudi. Con la circolare 417/2014, il Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) e il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (CNAPPC) hanno fornito qualche chiarimento sull’applicazione del Decreto Parametri (DM 143/2013).
Il decreto, lo ricordiamo, dopo l’abolizione delle tariffe professionali ha fornito i criteri per la definizione dei compensi da porre a base di gare nell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
L’applicazione della norma ha però destato delle perplessità che hanno spinto il CNI e il CNAPPC a costituire un tavolo tecnico per fornire chiarimenti a professionisti e Stazioni appaltanti.
Come stabilito dal DM 143/2013, uno dei fattori che incide sul compenso è la complessità del servizio da affidare. Dato che, si legge nella circolare, il DM 143/2013 ha cambiato la classificazione delle complessità, si è verificato un problema: alla stessa categoria edilizia corrispondono più opere caratterizzate da diversi gradi di complessità.
Per risolvere questa difficoltà, la circolare stabilisce che nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività di progettazione svolte per la realizzazione di opere analoghe a quelle dei servizi da affidare possono comprovare i requisiti richiesti dal bando se il grado di complessità è almeno pari. Ad esempio, aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di un ospedale, con un grado di complessità pari a 1,20, può comprovare i requisiti per partecipare alla progettazione di tribunali o di opere di minore complessità, come le scuole, che hanno un livello pari a 1,15.
La circolare suggerisce inoltre di valutare eventuali esigenze di adeguamento all’ambiente circostante, la presenza di più destinazioni d’uso e funzionali, così come particolari esigenze architettoniche, strutturali ed impiantistiche che possono far crescere il livello della complessità.
I chiarimenti forniti da CNI e CNAPPC hanno coinvolto anche i compensi per le prestazioni urbanistiche. In questo caso è stato specificato che nelle attività relative alla pianificazione generale ed esecutiva, i corrispettivi desunti applicando il DM 143/2013 non comprendono le valutazioni Via, Vas e Aia, i rilievi, le pratiche amministrative, i convegni informativi con la committenza, il tempo speso per i viaggi e le indagini necessarie per l’aggiornamento dei documenti. Si tratta di attività che devono essere conteggiate a parte ed eventualmente sommate ai corrispettivi previsti dal decreto parametri.
Il CNI e il CNAPPC si sono infine pronunciati sui collaudi spiegando che, se l’incarico è conferito ad una commissione di collaudo, il compenso derivante dall’applicazione del decreto parametri va corrisposto per intero a ciascun componente della commissione.
Il decreto, lo ricordiamo, dopo l’abolizione delle tariffe professionali ha fornito i criteri per la definizione dei compensi da porre a base di gare nell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
L’applicazione della norma ha però destato delle perplessità che hanno spinto il CNI e il CNAPPC a costituire un tavolo tecnico per fornire chiarimenti a professionisti e Stazioni appaltanti.
Come stabilito dal DM 143/2013, uno dei fattori che incide sul compenso è la complessità del servizio da affidare. Dato che, si legge nella circolare, il DM 143/2013 ha cambiato la classificazione delle complessità, si è verificato un problema: alla stessa categoria edilizia corrispondono più opere caratterizzate da diversi gradi di complessità.
Per risolvere questa difficoltà, la circolare stabilisce che nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività di progettazione svolte per la realizzazione di opere analoghe a quelle dei servizi da affidare possono comprovare i requisiti richiesti dal bando se il grado di complessità è almeno pari. Ad esempio, aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di un ospedale, con un grado di complessità pari a 1,20, può comprovare i requisiti per partecipare alla progettazione di tribunali o di opere di minore complessità, come le scuole, che hanno un livello pari a 1,15.
La circolare suggerisce inoltre di valutare eventuali esigenze di adeguamento all’ambiente circostante, la presenza di più destinazioni d’uso e funzionali, così come particolari esigenze architettoniche, strutturali ed impiantistiche che possono far crescere il livello della complessità.
I chiarimenti forniti da CNI e CNAPPC hanno coinvolto anche i compensi per le prestazioni urbanistiche. In questo caso è stato specificato che nelle attività relative alla pianificazione generale ed esecutiva, i corrispettivi desunti applicando il DM 143/2013 non comprendono le valutazioni Via, Vas e Aia, i rilievi, le pratiche amministrative, i convegni informativi con la committenza, il tempo speso per i viaggi e le indagini necessarie per l’aggiornamento dei documenti. Si tratta di attività che devono essere conteggiate a parte ed eventualmente sommate ai corrispettivi previsti dal decreto parametri.
Il CNI e il CNAPPC si sono infine pronunciati sui collaudi spiegando che, se l’incarico è conferito ad una commissione di collaudo, il compenso derivante dall’applicazione del decreto parametri va corrisposto per intero a ciascun componente della commissione.
Norme correlate
Circolare 05/09/2014 n.417
Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Primi chiarimenti sull’applicazione del DM 143/2013
Decreto Ministeriale 31/10/2013 n.143
Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria (Decreto Parametri bis)
Approfondimenti
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