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Permesso di costruire, come evitare la decadenza dei termini

Permesso di costruire, come evitare la decadenza dei termini

Tar Toscana: entro un anno dl rilascio devono iniziare lavori da cui possa evincersi un serio intento costruttivo

Vedi Aggiornamento del 18/08/2015
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 18/08/2015
09/10/2014 - Il permesso di costruire decade se i lavori non iniziano in modo concreto entro un anno dal rilascio. Lo ha affermato il Tar Toscana con la sentenza 1515/2014.
 
Nel caso esaminato dal Tribunale Amministrativo, un soggetto aveva ottenuto il permesso di costruire il 12 dicembre 2009 e, dopo le verifiche iniziali, aveva comunicato l’avvio dei lavori che erano consistiti nel picchettamento per determinare la posizione esatta del capannone.
 
I lavori si erano in seguito interrotti dal momento che era affiorato uno sperone roccioso. Nel 2012 erano stati avviati gli interventi strutturali, interrotti nuovamente per le condizioni meteo avverse. A febbraio 2013 erano state infine realizzate le fondamenta. L’11 gennaio 2014 il Comune aveva dichiarato la decadenza del permesso di costruire. Contro il provvedimento era stato però presentato ricorso.
 
Secondo il Tar, gli interventi effettuati inizialmente non potevano qualificarsi come inizio dei lavori perché dallo spianamento del terreno, dagli scavi di sondaggio e dalla picchettatura non emergeva un “serio intento costruttivo”. Tutto ciò, a detta del Tar, si poneva in contrasto con l’articolo 15 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), in base al quale i lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo.
 
Allo stesso tempo, il Tar ha sottolineato come le condizioni meteo non possano rappresentare impedimenti di forza maggiore in grado di sospendere i termini legali. L’unica possibilità per allungare la validità del permesso di costruire, ha spiegato il Tar, è quella di chiedere una proroga motivata.
 
Ricordiamo che, con il Decreto Sblocca Italia (DL 133/2014), è diventato possibile chiedere la proroga del permesso di costruire per diversi motivi e non solo in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive o se si tratta di opere pubbliche il cui finanziamento occupa più esercizi finanziari. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata se i lavori non possono essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.


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