
Terre da scavo, se contaminate sono rifiuti
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NORMATIVA
Terre da scavo, se contaminate sono rifiuti
Consentito depositare i materiali estratti in discarica se non si superano le soglie di pericolosità
Vedi Aggiornamento
del 18/08/2017

Vedi Aggiornamento del 18/08/2017
18/02/2015 - Le terre da scavo sono considerate rifiuti solo se sono contaminate con sostanze pericolose. Lo ha ribadito il Tar Lombardia, che con la sentenza 132/2015 ha chiarito la differenza tra contaminazione e pericolosità.
Nel caso preso in esame, i cittadini avevano chiesto che non fosse rinnovata la possibilità di depositare nella vicina discarica gli inerti provenienti dall’attività estrattiva di una cava della zona.
Il ricorso è stato respinto dal momento che il deposito in discarica è consentito a patto che i materiali inerti provenienti dallo scavo e dalle demolizioni non siano pericolosi. Ciò significa che la soglia di contaminazione non deve superare determinati livelli previsti dal Dlgs 4/2008.
Ai sensi della stessa normativa, se i materiali invece non sono contaminati possono essere utilizzati in altri processi produttivi. Ciò significa che escono dalla classificazione di rifiuto per essere considerati materie prime secondarie.
Per quanto riguarda la prosecuzione dell’attività della discarica, i giudici hanno affermato che questa è possibile se, dopo aver terminato l’attività estrattiva, gli inerti contaminati, che potrebbero creare situazioni di pericolosità, vengono trasferiti altrove.
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Nel caso preso in esame, i cittadini avevano chiesto che non fosse rinnovata la possibilità di depositare nella vicina discarica gli inerti provenienti dall’attività estrattiva di una cava della zona.
Il ricorso è stato respinto dal momento che il deposito in discarica è consentito a patto che i materiali inerti provenienti dallo scavo e dalle demolizioni non siano pericolosi. Ciò significa che la soglia di contaminazione non deve superare determinati livelli previsti dal Dlgs 4/2008.
Ai sensi della stessa normativa, se i materiali invece non sono contaminati possono essere utilizzati in altri processi produttivi. Ciò significa che escono dalla classificazione di rifiuto per essere considerati materie prime secondarie.
Per quanto riguarda la prosecuzione dell’attività della discarica, i giudici hanno affermato che questa è possibile se, dopo aver terminato l’attività estrattiva, gli inerti contaminati, che potrebbero creare situazioni di pericolosità, vengono trasferiti altrove.
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Norme correlate
Sentenza 14/01/2015 n.132
Tar Lombardia - le terre e rocce da scavo sono rifiuti solo se contaminate
Decreto Legislativo 16/01/2008 n.4
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (Suppl. Ordinario n. 24)
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