
Abusi edilizi, come si calcolano le multe alternative alla demolizione
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NORMATIVA
Abusi edilizi, come si calcolano le multe alternative alla demolizione
CdS: se i lavori mutano la destinazione urbanistica, il conteggio va fatto su tutto il volume e non solo sulla parte illegittima
Vedi Aggiornamento
del 11/01/2016

Vedi Aggiornamento del 11/01/2016
24/06/2015 - Come si calcolano le sanzioni sugli abusi edilizi alternative alla demolizione? Il Consiglio di Stato con la sentenza 2980/2015 ha spiegato che il conteggio va effettuato su tutto il volume e non solo sulla parte realizzata in difformità se con l’intervento è stata data una destinazione urbanistica diversa da quella assentita.
Nel caso preso in esame, era stato realizzato un edificio più alto rispetto a quello assentito. Dato che la demolizione della parte abusiva risultava impossibile, era stata comminata una sanzione pecuniaria pari a 271 mila euro.
La maggiore altezza dell’edificio aveva reso utilizzabile il sottotetto, che altrimenti, attenendosi al progetto assentito, non lo sarebbe stato. Il conteggio della multa era stato quindi effettuato su tutto il volume del sottotetto e non solo sulla parte realizzata in difformità dal titolo abilitativo.
Il responsabile aveva però presentato ricorso sostenendo che il Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) prevede sanzioni nel caso in cui gli abusi implichino un maggiore carico urbanistico, situazione che si verifica quando c’è un aumento della superficie e non dell’altezza. A suo avviso, quindi, la multa doveva essere rivista al ribasso.
Il Tar prima e il Consiglio di Stato poi hanno bocciato questa ipotesi affermando che il sottotetto è diventato utilizzabile con l’abuso. I lavori hanno quindi impresso una destinazione urbanistica differente da quella assentita anche alla parte realizzata in conformità ai titoli abilitativi.
Motivi che ha spinto i giudici a ritenere di dover calcolare la multa su tutto il volume del sottotetto.
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Nel caso preso in esame, era stato realizzato un edificio più alto rispetto a quello assentito. Dato che la demolizione della parte abusiva risultava impossibile, era stata comminata una sanzione pecuniaria pari a 271 mila euro.
La maggiore altezza dell’edificio aveva reso utilizzabile il sottotetto, che altrimenti, attenendosi al progetto assentito, non lo sarebbe stato. Il conteggio della multa era stato quindi effettuato su tutto il volume del sottotetto e non solo sulla parte realizzata in difformità dal titolo abilitativo.
Il responsabile aveva però presentato ricorso sostenendo che il Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) prevede sanzioni nel caso in cui gli abusi implichino un maggiore carico urbanistico, situazione che si verifica quando c’è un aumento della superficie e non dell’altezza. A suo avviso, quindi, la multa doveva essere rivista al ribasso.
Il Tar prima e il Consiglio di Stato poi hanno bocciato questa ipotesi affermando che il sottotetto è diventato utilizzabile con l’abuso. I lavori hanno quindi impresso una destinazione urbanistica differente da quella assentita anche alla parte realizzata in conformità ai titoli abilitativi.
Motivi che ha spinto i giudici a ritenere di dover calcolare la multa su tutto il volume del sottotetto.
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Norme correlate
Sentenza 16/06/2015 n.2980
Consiglio di Stato – il calcolo della sanzione per lavori realizzati abusivamente va effettuato su tutto il volume dell’opera
Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n.380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (Testo Unico Edilizia - TUE)
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