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Progettazione, l’affidamento degli incarichi non potrà basarsi solo sul prezzo

Progettazione, l’affidamento degli incarichi non potrà basarsi solo sul prezzo

Riforma del Codice Appalti: per le opere in project financing potrebbe restare la possibilità di affidamento in house

Vedi Aggiornamento del 04/02/2016
Progettazione, l’affidamento degli incarichi non potrà basarsi solo sul prezzo
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 04/02/2016
17/06/2015 - Gli incarichi di progettazione non potranno essere affidati con il criterio del massimo ribasso. Lo prevede un emendamento al disegno di legge per la riforma del Codice Appalti, in fase di discussione in Senato.
 

Riforma degli appalti e qualità della progettazione

Fin dalle fasi iniziali della sua stesura, il ddl mira a valorizzare la fase progettuale delle opere promuovendo la qualità architettonica attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione. Per lo stesso motivo il ricorso all’appalto integrato viene limitato ai casi in cui l’oggetto dell’appalto o della concessione dei lavori sia costituito per più del 70% da opere caratterizzate da un notevole contenuto innovativo o tecnologico.
 
Negli ultimi passaggi è stato inoltre inserito il divieto di affidare i servizi di ingegneria e architettura e tutti i servizi di natura tecnica basandosi solo sul criterio del prezzo o del costo. Ciò significa che gli incarichi dovranno essere affidati secondo il parametro dell’offerta economicamente più vantaggiosa e non del massimo ribasso. In questo modo, oltre alla convenienza economica dovrebbe essere assicurata più attenzione alla qualità dei progetti. 
 

Riforma degli appalti e project financing

Per tutti i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici esistenti o di nuova aggiudicazione, scatterà l’obbligo di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Per le concessioni già esistenti ci sarà un periodo transitorio di adeguamento di dodici mesi, dopodichè scatterà il divieto di affidamento in house.
 
In base ad un emendamento presentato nei giorni scorsi, è stato proposto di sottrarre da questo obbligo le concessioni di lavori affidate con la formula della finanza di progetto.
 

Le altre novità della riforma degli appalti

La qualificazione delle imprese si baserà, oltre che sui requisiti formali, come il fatturato o il numero di addetti, sulla “buona condotta” tenuta negli appalti precedenti.
 
Saranno vietate le aggiudicazioni in deroga alle procedure ordinarie. Si potranno fare delle eccezioni solo in caso di urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali. Le varianti in corso d’opera dovranno essere ridotte al minimo e giustificate da effettive necessità.
 
Nella realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto del territorio saranno adottate forme di dibattito pubblico, sul modello del débat public francese.

In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore, la Stazione Appaltante procederà al pagamento diretto dei subappaltatori. I concorrenti avranno l’obbligo di indicare, in sede di presentazione dell’offerta, le parti del contratto che intendono subappaltare e una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazione. Diventerà inoltre obbligatorio dimostrare l’assenza di motivi di esclusione a carico dei subappaltatori, che in caso contrario andrebbero sostituiti.

Ricordiamo che con la riforma saranno recepiti nell’ordinamento italiano le Direttive 2014/23/Ue sui contratti di concessione, 2014/24/Ue sugli appalti pubblici (che abroga la direttiva 2004/18/CE) e 2014/25/Ue sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (che abroga la direttiva 2004/17/CE).



 
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