
Direttori tecnici nelle imprese di restauro, ingegneri idonei al ruolo
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Direttori tecnici nelle imprese di restauro, ingegneri idonei al ruolo
L’ordine degli Ingegneri di Napoli chiede un chiarimento ufficiale in vista della riforma degli appalti
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del 10/02/2017

17/03/2016 - Un ingegnere può svolgere il ruolo di direttore tecnico in un’impresa di restauro. È quanto sostiene l’Ordine degli ingegneri di Napoli, che ieri ha organizzato un incontro cui hanno partecipato il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), l’Associazione Costruttori Edili Napoli (ACEN) e Federcostruzioni.
L’incontro è stato organizzato per discutere sui requisiti di idoneità che gli ingegneri col ruolo di direttori tecnici delle imprese con attestazione SOA nel settore del restauro (categoria OG 2relativa agli interventi sugli immobili tutelati). Tutto in vista dell’approvazione del nuovo Codice Appalti.
Sul tema a fine 2014, presso l'Ordine degli ingegneri di Napoli, è stato costituito il Gruppo di lavoro “Competenze degli ingegneri in materia di edifici vincolati”, coordinato dal vice presidente dell'Ordine, Paola Marone.
Il Regolamento attuativo del Codice Appalti (DPR 207/2010) ha previsto la riforma dei titoli professionali richiesti per la direzione tecnica delle categorie relative al restauro.Con questa novità gli ingegneri, direttori tecnici delle imprese attestate SOA nel settore del restauro, anche se in possesso di consolidate esperienze e professionalità, non sono stati più ritenuti idonei allo svolgimento dell’incarico. Per fare il direttore tecnico la nuova normativa ha infatti ritenuto idonee solo le lauree in Architettura o Conservazione dei Beni Culturali. Tutto questo ha causato delle incertezze in merito alla possibilità di considerare idonei gli ingegneri, anche quelli che già svolgevano l'incarico di direttore tecnico.
Se, in generale, si era affermata la prassi di considerarli "non idonei", il Consiglio di Stato con la sentenza 4290/2015 ha cercato di evitare una modifica retroattiva e sanare la condizione degli ingegneri già in carica come direttori tecnici al momento dell’entrata in vigore del DPR 34/2000. I giudici hanno infatti affermato che non si può negare l’attestazione Soa alle imprese che, entro questa data, avessero già un ingegnere come direttore tecnico.
Questo significa, sostengono gli ingegneri, che chi svolgeva l’incarico di direttore tecnico a cavallo del cambio normativo potrà continuare a farlo.
Ma non solo, perché in vista della riforma degli appalti, gli ingegneri hanno chiesto che la possibilità di svolgere il ruolo di direttore tecnico nelle imprese di restauro sia riconosciuto a tutti gli ingegneri edili con una significativa esperienza e a tutti i laureati in Ingegneria edile-architettura.
L’incontro è stato organizzato per discutere sui requisiti di idoneità che gli ingegneri col ruolo di direttori tecnici delle imprese con attestazione SOA nel settore del restauro (categoria OG 2relativa agli interventi sugli immobili tutelati). Tutto in vista dell’approvazione del nuovo Codice Appalti.
Sul tema a fine 2014, presso l'Ordine degli ingegneri di Napoli, è stato costituito il Gruppo di lavoro “Competenze degli ingegneri in materia di edifici vincolati”, coordinato dal vice presidente dell'Ordine, Paola Marone.
Restauro e competenze degli ingegneri
Come lamentato dai professionisti durante l’incontro, con il DPR 34/2000, norma che ha introdotto il sistema di qualificazione Soa, le imprese di restauro che sceglievano un ingegnere come direttore tecnico potevano ottenere la qualificazione nella relativa categoria. Anche se il requisito fondamentale era il possesso di una laurea in Architettura o Conservazione dei Beni Culturali, la norma comprendeva delle eccezioni che aprivano il campo agli ingegneri.Il Regolamento attuativo del Codice Appalti (DPR 207/2010) ha previsto la riforma dei titoli professionali richiesti per la direzione tecnica delle categorie relative al restauro.Con questa novità gli ingegneri, direttori tecnici delle imprese attestate SOA nel settore del restauro, anche se in possesso di consolidate esperienze e professionalità, non sono stati più ritenuti idonei allo svolgimento dell’incarico. Per fare il direttore tecnico la nuova normativa ha infatti ritenuto idonee solo le lauree in Architettura o Conservazione dei Beni Culturali. Tutto questo ha causato delle incertezze in merito alla possibilità di considerare idonei gli ingegneri, anche quelli che già svolgevano l'incarico di direttore tecnico.
Se, in generale, si era affermata la prassi di considerarli "non idonei", il Consiglio di Stato con la sentenza 4290/2015 ha cercato di evitare una modifica retroattiva e sanare la condizione degli ingegneri già in carica come direttori tecnici al momento dell’entrata in vigore del DPR 34/2000. I giudici hanno infatti affermato che non si può negare l’attestazione Soa alle imprese che, entro questa data, avessero già un ingegnere come direttore tecnico.
Questo significa, sostengono gli ingegneri, che chi svolgeva l’incarico di direttore tecnico a cavallo del cambio normativo potrà continuare a farlo.
Ma non solo, perché in vista della riforma degli appalti, gli ingegneri hanno chiesto che la possibilità di svolgere il ruolo di direttore tecnico nelle imprese di restauro sia riconosciuto a tutti gli ingegneri edili con una significativa esperienza e a tutti i laureati in Ingegneria edile-architettura.