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Recupero post-sisma dei beni culturali, CNAPPC: ‘no ad un Sovrintendente ingegnere’

Recupero post-sisma dei beni culturali, CNAPPC: ‘no ad un Sovrintendente ingegnere’

Gli architetti scrivono a Franceschini per ribadire la loro competenza esclusiva sugli immobili vincolati

Vedi Aggiornamento del 24/02/2017
Recupero post-sisma dei beni culturali, CNAPPC: ‘no ad un Sovrintendente ingegnere’
di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 24/02/2017
17/01/2017 - Annullare la nomina di un ingegnere come Sovrintendente Speciale per le aree del Sisma Centro Italia, assegnando l’incarico ad un architetto che possiede la competenza esclusiva per gli immobili vincolati.
 
A chiederlo il Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPPC) Giuseppe Cappochin, in una lettera inviata al Ministro dei Beni e delle Attività culturali, Dario Franceschini, dopo aver effettuato un accesso agli atti che hanno portato alla nomina dell’ ingegner Paolo Iannelli come Soprintendente speciale.
 

Recupero beni culturali: competenza esclusiva architetti

La nomina è finalizzata a coordinare tutti gli interventi di consolidamento e restauro dei beni culturali, nonché la conservazione dell’integrità storico ed artistica degli edifici tutelati; di conseguenza per il Presidente degli architetti “appare inconcepibile che un Ministero, che dovrebbe tutelare e garantire messa in sicurezza, consolidamento e restauro di beni culturali affidi tali attività a ingegneri che non posseggono le adeguate competenze professionali che sono, invece, proprie della figura di architetto”.
 
Cappochin ha ribadito che, relativamente agli immobili vincolati, sussiste la competenza esclusiva per gli architetti in base all’art. 52 del Regio decreto 2537/1925, che prescrive: “le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di Architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall’Architetto quanto dall’Ingegnere”.
 
Inoltre il Presidente CNAPPC, ricordando la sentenza del Consiglio di Stato 21/2014 che riconosce agli architetti la competenza esclusiva anche riguardo alla "parte tecnica" degli immobili vincolati, ha rilevato che la parte tecnica risulta del tutto residuale poiché le ulteriori lavorazioni strutturali ed impiantistiche rientranti nell’edilizia civile propriamente intesa necessitano sempre e comunque della verifica professionale dell’architetto.
 

Recupero post-sisma: rivedere la nomina di un ingegnere

Nella lettera, Cappochin ricorda che “avevano risposto per quella selezione 3 dirigenti architetti, 12 funzionari di cui 9 architetti, 2 storici dell’arte ed 1 ingegnere, nonché 2 professionalità esterne ma che dai verbali della Commissione risultano essere stati utilizzati una serie di criteri di valutazione definiti, ex post, tra cui quello che prevedeva che il candidato avesse maturato un esperienza centrata in particolare nel settore della gestione delle emergenze per il patrimonio culturale a seguito di calamità culturali”.
 
“Criterio questo definito ex post”, sottolinea con forza il Presidente degli architetti italiani, “che sembra essere stato appositamente introdotto per la figura dell’ingegner Iannelli, l’unico a possederlo”.
 
“Beffarda, infine, la decisione di non considerare la candidatura dei tre dirigenti architetti, motivandola sul presupposto che l'incarico dirigenziale di Sovrintendente speciale avrebbe creato una carenza di organico nelle posizioni dirigenziali ad essi tuttora attribuite”.
 
Cappochin ha confermato comunque la sua disponibilità ad affrontare in un incontro il tema sollevato, sottolineando tuttavia la necessità del rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge sulle competenze professionali degli architetti.
 
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