28/04/2016 - Procedura ristretta fino a un milione di euro, vantaggi e rischi dell’offerta economicamente più vantaggiosa, limiti al subappalto e sistema della qualificazione delle imprese.
Edilportale ha chiesto a Gabriele Scicolone, presidente dell’Oice, l'Associazione confindustriale delle società di ingegneria e di architettura italiane, un’opinione sul
nuovo Codice Appalti. Ne è emerso un giudizio complessivamente positivo, che lascia però spazio ad alcune critiche.
È soddisfatto della soglia a un milione di euro per la procedura ristretta o si poteva elevarla per semplificare le procedure?
Mi sembra, alla fine, una soluzione di equilibrio. L'esigenza di semplificazione deve essere sempre bilanciata dalla altrettanto condivisibile e legittima esigenza di trasparenza e massima concorrenza. Considerando i fenomeni degenerativi che anche i recenti report dell’ANAC hanno fatto emergere con prepotenza, forse è meglio essere cauti nel rincorrere logiche semplificatorie a tutto campo che potrebbero rivelarsi pericolose per gli operatori economici che vogliono giustamente concorrere in un mercato aperto e non chiuso. Se invece si vuole dire che la procedura ristretta può essere un sistema in grado di gestire meglio offerte da valutare con l’OEPV posso anche essere d’accordo. Il problema è molto avvertito anche nel settore dei
servizi di ingegneria e architettura dove è inimmaginabile applicare metodi come il “confronto a coppie” nella valutazione di decine di offerte.
Potrebbe esserci il rischio che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa possa allungare la fase di aggiudicazione degli appalti e comprometterne la trasparenza?
A mio avviso il beneficio che otteniamo dall’abolizione del massimo ribasso è ampiamente superiore a qualsiasi spauracchio di allungamento tempi per la conduzione delle procedure in modalità OEPV. Per quanto attiene la trasparenza, in linea del tutto teorica il criterio del massimo ribasso è il più oggettivo possibile, mentre la valutazione tecnica nei metodi OEPV introduce ovviamente una certa quota di
discrezionalità. Tutto ciò, in linea teorica.
All’atto pratico, anni di massimi ribassi hanno dimostrato come tale prassi non garantisce per quanto attiene alla trasparenza ed anzi favorisca la spregiudicatezza in fase di gara (ribassi anche dell’ordine dell’80% sulle basi di gara), introducendo poi le perniciose varianti ad hoc per il recupero dei ribassi eccessivi. Ossia, distorsione completa della concorrenza, esaltazione di comportamenti criminogeni, corresponsabilità nell’utilizzo di lavoro nero ed evasione da parte delle committenze che aggiudicano a ribassi esorbitanti senza curarsi della sostenibilità dei prezzi; mi fermo qui. In merito alle modalità OEPV sarà necessario presidiare le metodologie che devono oggettivare il più possibile i criteri di valutazione degli aspetti tecnici. La concomitante rotazione delle commissioni di valutazione è comunque positiva ed aiuta in tal senso.
Come giudica il limite del 30% al subappalto?
Sul subappalto vanno fatte diverse valutazioni. In primo luogo va sempre ricordato che si tratta di uno strumento che consente all'impresa di organizzare i fattori della produzione e la propria organizzazione interna. Ciò detto appare
curioso che sia la stazione appaltante a decidere se l'impresa può o no utilizzare il subappalto. Sul limite del 30% applicato a tutte le lavorazioni forse si é andati un po' oltre; probabilmente sarebbe stato meglio mantenere lo status quo e lasciare il limite sulla categoria prevalente. Preoccupa semmai il divieto di utilizzare i lavori subappaltati previsto dal comma 22 dell'articolo 105.
Questa misura appare
non coerente rispetto all'obbligazione contrattuale che fa capo all'appaltatore, soprattutto quando si affidano contratti complessi come quelli di "fare seguire con qualsiasi mezzo" cioè l'affidamento a contraente generale, dove il contraente può affidare a terzi anche quote rilevanti dell’appalto. Sembra quasi paradossale vietare all'appaltatore principale, che peraltro prefinanzia anche l'opera, di utilizzare come qualifiche i lavori fatti realizzare. E’ evidente che qui la norma ha risposto soltanto alle logiche delle imprese specialistiche.
L’Anac riscriverà il sistema della qualificazione delle imprese. Quali suggerimenti vorrebbe dare?
È importante che l’ANAC abbia ben presente tutti i diversi modelli di organizzazione che esistono nel settore delle costruzioni, in Italia e soprattutto all'estero. Il sistema di qualificazione può infatti essere uno strumento formidabile di politica industriale, un meccanismo che può indirizzare l'impresa verso modelli innovativi, efficienti e al passo con i tempi.
Molto positivo è quindi l'accento che il nuovo codice mette su aspetti quali la reputazione dell'impresa e il rating di legalità. Tutto questo andrà correttamente mixato con requisiti di qualificazione che tengano conto di come la moderna industria delle costruzioni opera a livello globale. Siamo confidenti che l’Autorità saprà trovare un
giusto equilibrio individuando meccanismi di qualificazione idonei per strutture imprenditoriali diverse per dimensioni e settori di attività, che devono essere valorizzate e valutate nel loro modo di operare.