
Relazioni geologiche, Antitrust: ‘subappalto vietato’
NORMATIVA
Relazioni geologiche, Antitrust: ‘subappalto vietato’
Il Comune consente all’impresa che realizzerà i lavori di scegliere il geologo cui far svolgere l’incarico. L’Authority annuncia il ricorso al Tar
Vedi Aggiornamento
del 10/10/2018

17/05/2017 - Le relazioni geologiche non possono essere subappaltate. Lo ha ribadito, ai sensi di quanto previsto dal Codice Appalti, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che con un provvedimento dei giorni scorsi ha annunciato il ricorso al Tar.
L’Antitrust aveva ricordato al Comune che, ai sensi dell’articolo 31, comma 8, del Codice Appalti, l’affidatario di un appalto pubblico non può avvalersi, in alcun caso, del subappalto per l’ottenimento delle relazioni geologiche. Il Comune avrebbe dovuto quindi bandire un'altra gara per l'affidamento dell'incarico ad un professionista.
Il subappalto della relazione geologica sarebbe risultato inoltre in contrasto con i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Consentendo il subappalto, il Comune, secondo l'Authority, aveva infatti sottratto al libero mercato un servizio per cui doveva essere bandita una gara a sè.
Dal momento che il Comune non si è conformato alle indicazioni, l’Antitrust ha deciso di presentare ricorso al Tar.
Per quanto riguarda gli incarichi di progettazione, le regole sono diverse. Per consentire l’individuazione di un unico tecnico responsabile, l’articolo 31, comma 8, del Codice Appalti prevede che, in generale, l’aggiudicatario non possa avvalersi del subappalto.
Il subappalto è consentito solo per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. Le relazioni geologiche non rientrano però tra questi ultimi elaborati previsti dal Codice. Per le relazioni geologiche, quindi, il subappalto resta vietato.
Realizzazione di due scuole e relazione geologica
Tutto nasce da un appalto per la realizzazione di due scuole materne bandito da un Comune. La gara per la realizzazione dei lavori era stata vinta da un’impresa che, dopo l’aggiudicazione, aveva dichiarato che avrebbe fatto svolgere la relazione geologica da un professionista geologo, ottenendo il benestare dell’Amministrazione.L’Antitrust aveva ricordato al Comune che, ai sensi dell’articolo 31, comma 8, del Codice Appalti, l’affidatario di un appalto pubblico non può avvalersi, in alcun caso, del subappalto per l’ottenimento delle relazioni geologiche. Il Comune avrebbe dovuto quindi bandire un'altra gara per l'affidamento dell'incarico ad un professionista.
Il subappalto della relazione geologica sarebbe risultato inoltre in contrasto con i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Consentendo il subappalto, il Comune, secondo l'Authority, aveva infatti sottratto al libero mercato un servizio per cui doveva essere bandita una gara a sè.
Dal momento che il Comune non si è conformato alle indicazioni, l’Antitrust ha deciso di presentare ricorso al Tar.
La relazione geologica nel Codice Appalti
Ricordiamo che, in base al Codice Appalti, per i lavori, i servizi e le forniture è ammesso il subappalto ad un soggetto che non ha partecipato alla gara e che è in possesso delle dovute qualifiche.Per quanto riguarda gli incarichi di progettazione, le regole sono diverse. Per consentire l’individuazione di un unico tecnico responsabile, l’articolo 31, comma 8, del Codice Appalti prevede che, in generale, l’aggiudicatario non possa avvalersi del subappalto.
Il subappalto è consentito solo per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. Le relazioni geologiche non rientrano però tra questi ultimi elaborati previsti dal Codice. Per le relazioni geologiche, quindi, il subappalto resta vietato.