21/06/2017 - Per capire se un manufatto edilizio è un vano tecnico, che quindi può essere realizzato senza permesso di costruire, bisogna valutare tre aspetti. Li ha elencati il
Tar Calabria con la
sentenza 967/2017.
Le caratteristiche dei vani tecnici
È essenziale in primo luogo che la costruzione non abbia
nessuna autonomia, ma sia strumentale all’edificio principale, ad esempio per contenere degli impianti. In secondo luogo deve essere accertato che non è stato possibile collocare gli impianti all’interno dell’edificio principale e che la soluzione di creare un vano tecnico sia stata una
scelta progettuale obbligata. È infine necessario che ci sia una correlazione tra le dimensioni del vano tecnico e le funzioni che è chiamato a svolgere.
Si tratta di aspetti oggettivi, che non hanno nulla a che vedere con l’utilizzo che il proprietario intende farne. In altre parole, deve essere escluso che, per le sue caratteristiche, il vano possa avere, anche solo potenzialmente e in futuro, una funzione abitativa.
Vani tecnici, non serve il permesso di costruire
Nel caso preso in esame dai giudici, il titolare di una concessione demaniale marittima su un’area adibita a campeggio aveva realizzato, in aderenza ai bungalows, un locale in pannelli prefabbricati coibentati, posto su un basamento in calcestruzzo, di superficie di circa 3,75 mq. In aderenza agli alloggi per il personale era stato inoltre realizzato un locale ampio circa 12,6 mq.
Il Comune, dopo aver verificato la presenza di opere realizzate
senza titolo abilitativo, ne aveva ordinato la demolizione. Il responsabile aveva quindi obiettato che, trattandosi di vani tecnici, il permesso di costruire non era necessario.
Nel ricorso è stata effettuata una ricognizione complessiva, valutando innanzitutto la
natura precaria o duratura delle opere. Il Tar ha ricordato che la nozione di opera precaria non si fonda sulle caratteristiche dei materiali usati, né sulle modalità di ancoraggio delle strutture al suolo, ma sulle ridotte dimensioni e sulle esigenze, di natura permanente o temporanea, che è destinata a soddisfare. Dal momento che i manufatti erano a servizio dei bungalow, si poteva desumere un utilizzo duraturo nel tempo.
Dopo questo accertamento preliminare, i giudici hanno cercato di capire se i manufatti fossero o no dei vani tecnici. Secondo il Comune non lo erano, quindi per essere realizzati avrebbero avuto bisogno del
permesso di costruire. In base ad una perizia di parte, invece, i vani ospitavano impianti tecnologici per la produzione e l’accumulo di energia elettrica e acqua calda sanitaria, la sicurezza, la climatizzazione e la diffusione e gestione di una rete wifi.
Il Comune, secondo il Tar, nell’affermare che i manufatti non fossero dei volumi tecnici, non aveva offerto delle motivazioni oggettive. I giudici hanno quindi invitato il Comune a fornire le prove dovute, in mancanza delle quali i corpi edilizi realizzati possono essere considerati vani tecnici che non hanno bisogno del permesso di costruire.