07/03/2018 - Anche le opere precarie possono essere considerate nuove costruzioni, per le quali è necessario ottenere un titolo abilitativo. Lo ha ribadito il Tar Lombardia con la
sentenza 354/2018.
Opere precarie, se durature serve il permesso di costruire
Secondo il Tar, il fatto che un’opera possa essere facilmente rimossa non significa che non richieda il permesso di costruire.
Anche il manufatto precario e rimovibile, hanno spiegato i giudici, deve essere considerato una nuova costruzione ai fini edilizi se destinato a soddisfare esigenze stabili nel tempo.
Questo perché l’opera collocata su un suolo in modo stabile altera lo stato dei luoghi nonostante la precarietà strutturale.
Opere precarie, il fatto
I giudici si sono pronunciati sul caso di una casa mobile, presente su un terreno da molti anni. Il Comune aveva ordinato di demolirlo perché abusivo, ma il proprietario si era opposto sostenendo che, trattandosi di un manufatto precario, non aveva bisogno di nessun permesso.
In realtà, come emerso da diversi documenti, la casa mobile era utilizzata in modo stabile e perdurante nel tempo.
Date le dimensioni dell’opera (80 metri quadri) e la sua autonomia funzionale, non è stato neanche possibile considerarla come pertinenza dell’abitazione principale.
Sulla base di questi elementi, i giudici hanno quindi ordinato la rimozione della casa mobile.