
Dehors esterni, come districarsi tra edilizia libera e autorizzazione paesaggistica
NORMATIVA
Dehors esterni, come districarsi tra edilizia libera e autorizzazione paesaggistica
Le norme sulle pratiche edilizie e quelle sulla tutela del paesaggio sono stratificate e disallineate. Il caso risolto dal Consiglio di Stato
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del 05/06/2024

10/03/2023 - Un dehors esterno è una struttura leggera e facilmente amovibile, situata quasi sempre sul suolo pubblico, funzionale alle attività commerciali e di ristorazione.
A seconda delle caratteristiche del dehors esterni da installare bisogna seguire le norme sull’edilizia libera o quelle che regolano gli interventi soggetti a Scia e permesso di costruire. In ogni caso, bisogna tenere presente la normativa per la tutela del paesaggio.
Queste regole si sono stratificate, creando qualche incertezza.
Da una parte, dopo la pandemia l’installazione dei dehors fuori da bar e ristoranti è stata semplificata per rispondere alle esigenze distanziamento e consentire la ripresa economica delle attività.
Dall’altra parte bisogna considerare la normativa preesistente alle semplificazioni, che continua ad essere in vigore.
Sull’argomento è intervenuto il Consiglio di Stato, che con la sentenza 1489/2023 ha fatto il punto della situazione.
Secondo le norme del Comune, i dehors per bar e ristoranti, e le strutture simili, possono rimanere in loco per sei mesi all’anno, ma il titolare dell’attività commerciale ha cercato più volte di stabilizzare il manufatto con una serie di iniziative. In primo luogo, ha chiesto di allungare il tempo di permanenza del dehors all'esterno del locale a 5 anni. Poi, dopo il diniego del Comune, nel 2018 ha presentato un’altra Scia per ottenere la sanatoria.
Il Comune ha trasmesso la pratica alla Soprintendenza, secondo la quale prima di installare il dehors all'esterno della gelateria, il titolare avrebbe dovuto richiedere il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica.
Di conseguenza, la Soprintendenza ha espresso parere negativo e il Comune ha negato la sanatoria.
Il titolare ha presentato ricorso e a complicare la questione sono intervenute, nel frattempo, anche le norme del Decreto Rilancio, che nel 2020 ha semplificato le procedure per installare i dehors esterni alle attività commerciali. Il Decreto ha stabilito che, anche se i dehors esterni ai locali restano sul suolo per più di 180 giorni, possono essere qualificate come interventi di edilizia libera e non necessitano dell'autorizzazione paesaggistica.
In generale, osservano i giudici, a fronte dell’esigenza di incentivare le iniziative dei privati, il legislatore nazionali ha posto dei paletti temporali, oltre i quali le strutture non sono considerate temporanee e cambiano i titoli abilitativi necessari.
Ne è derivata una stratificazione normativa e un disallineamento per cui l’irrilevanza di un intervento edilizio non implica una deroga alle norme per la tutela del paesaggio.
Questo significa che ciò che può stare sul suolo per un certo lasso di tempo, non necessariamente può restarvi per lo stesso identico tempo senza essere considerato esteticamente impattante.
- uno funzionale, cioè servire ad esigenze contingenti e temporanee, che non superino i 180 giorni (termine che include anche i tempi di allestimento e smontaggio);
- uno strutturale, cioè la realizzazione con materiali e modalità che ne consentano la rapida rimozione.
L’autorizzazione paesaggistica non è richiesta solo se le opere, in questo caso i dehors esterni, sono “di lieve entità”. Secondo il DPR 31/2017, che ha definito gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, o sottoposti a procedura semplificata, è di lieve entità l’opera:
- destinata a occupare il suolo pubblico per un periodo non superiore a 120 giorni;
- realizzata con strutture e manufatti semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie o di fondazione.
Per effetto del Decreto Rilancio, e delle proroghe successive, fino al 31 dicembre 2023 i dehors esterni saranno considerati interventi di edilizia libera anche se permarranno sul suolo pubblico per più di 180 giorni e potranno essere installati senza autorizzazione paesaggistica.
La normativa in vigore era la delibera consiliare del 2009, cui la società ha fatto riferimento sia per la presentazione della prima Scia sia per la richiesta della sanatoria.
Il Comune nel 2020, per adattarsi alle semplificazioni decise a livello nazionale, che hanno semplificato l’installazione dei dehors, ha adottato un’altra delibera. Questa però, pur contenendo elementi utili alla classificazione dei dehors all'esterno, non può essere applicata al caso sulla base del principio “tempus regit actum”. Vale a dire che la questione deve essere definita secondo le regole vigenti al momento della presentazione della Scia.
I giudici hanno concluso che, in base alle caratteristiche del manufatto, all’utilizzo cui è destinato e alle norme vigenti al momento dell’installazione, per il dehors sarebbe stata necessaria l’autorizzazione paesaggistica a prescindere dalla sua classificazione come intervento di edilizia libera o come opera soggetta a permesso di costruire. La richiesta del titolare è tata quindi respinta.
A seconda delle caratteristiche del dehors esterni da installare bisogna seguire le norme sull’edilizia libera o quelle che regolano gli interventi soggetti a Scia e permesso di costruire. In ogni caso, bisogna tenere presente la normativa per la tutela del paesaggio.
Queste regole si sono stratificate, creando qualche incertezza.
Da una parte, dopo la pandemia l’installazione dei dehors fuori da bar e ristoranti è stata semplificata per rispondere alle esigenze distanziamento e consentire la ripresa economica delle attività.
Dall’altra parte bisogna considerare la normativa preesistente alle semplificazioni, che continua ad essere in vigore.
Sull’argomento è intervenuto il Consiglio di Stato, che con la sentenza 1489/2023 ha fatto il punto della situazione.
Il caso del dehors esterno analizzato dai giudici
Il caso riguarda l’installazione di un dehors esterno ad una gelateria in una zona soggetta a vincolo paesaggistico. Per la realizzazione del dehors, costituito da un manufatto temporaneo con copertura su pilastrini, di dimensioni progettuali pari a circa 56 metri quadri e 3 metri di altezza, addossato alla facciata del locale, è stata presentata una Scia.Secondo le norme del Comune, i dehors per bar e ristoranti, e le strutture simili, possono rimanere in loco per sei mesi all’anno, ma il titolare dell’attività commerciale ha cercato più volte di stabilizzare il manufatto con una serie di iniziative. In primo luogo, ha chiesto di allungare il tempo di permanenza del dehors all'esterno del locale a 5 anni. Poi, dopo il diniego del Comune, nel 2018 ha presentato un’altra Scia per ottenere la sanatoria.
Il Comune ha trasmesso la pratica alla Soprintendenza, secondo la quale prima di installare il dehors all'esterno della gelateria, il titolare avrebbe dovuto richiedere il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica.
Di conseguenza, la Soprintendenza ha espresso parere negativo e il Comune ha negato la sanatoria.
Il titolare ha presentato ricorso e a complicare la questione sono intervenute, nel frattempo, anche le norme del Decreto Rilancio, che nel 2020 ha semplificato le procedure per installare i dehors esterni alle attività commerciali. Il Decreto ha stabilito che, anche se i dehors esterni ai locali restano sul suolo per più di 180 giorni, possono essere qualificate come interventi di edilizia libera e non necessitano dell'autorizzazione paesaggistica.
Dehors esterni, la stratificazione normativa
I giudici hanno fatto una premessa: i dehorsesterni nel tempo sono diventati sempre più sofisticati e funzionali e, parallelamente, sono state fatte scelte di pianificazione del territorio particolarmente permissive, con atteggiamenti di sostanziale tolleranza o quanto meno acquiescenza rispetto a situazioni che, per consistenza e durata, possono essere assimilate alle nuove costruzioni anziché all’edilizia libera.In generale, osservano i giudici, a fronte dell’esigenza di incentivare le iniziative dei privati, il legislatore nazionali ha posto dei paletti temporali, oltre i quali le strutture non sono considerate temporanee e cambiano i titoli abilitativi necessari.
Ne è derivata una stratificazione normativa e un disallineamento per cui l’irrilevanza di un intervento edilizio non implica una deroga alle norme per la tutela del paesaggio.
Questo significa che ciò che può stare sul suolo per un certo lasso di tempo, non necessariamente può restarvi per lo stesso identico tempo senza essere considerato esteticamente impattante.
Quando i dehors esterni rientrano nell’edilizia libera
Il CdS ha evidenziato che, per essere annoverato tra gli interventi di edilizia libera, i dehors esterni deve rispondere a due requisiti:- uno funzionale, cioè servire ad esigenze contingenti e temporanee, che non superino i 180 giorni (termine che include anche i tempi di allestimento e smontaggio);
- uno strutturale, cioè la realizzazione con materiali e modalità che ne consentano la rapida rimozione.
Autorizzazione paesaggistica per i dehors esterni
I giudici hanno aggiunto che, anche se le opere rientrano nel regime dell’edilizia libera, non sono automaticamente esentate dall’autorizzazione paesaggistica.L’autorizzazione paesaggistica non è richiesta solo se le opere, in questo caso i dehors esterni, sono “di lieve entità”. Secondo il DPR 31/2017, che ha definito gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, o sottoposti a procedura semplificata, è di lieve entità l’opera:
- destinata a occupare il suolo pubblico per un periodo non superiore a 120 giorni;
- realizzata con strutture e manufatti semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie o di fondazione.
I dehors esterni per la ripresa economica post pandemia
Queste regole sono temporaneamente sospese. Continuando con l’analisi delle norme cui far riferimento per l’installazione dei dehors esterni a bar e ristoranti, il CdS ha spiegato che, per far fronte all’emergenza economica causata dalla pandemia, il Decreto Rilancio (DL 34/2020), ha liberalizzato l’installazione dei dehors esterni per un periodo di tempo limitato.Per effetto del Decreto Rilancio, e delle proroghe successive, fino al 31 dicembre 2023 i dehors esterni saranno considerati interventi di edilizia libera anche se permarranno sul suolo pubblico per più di 180 giorni e potranno essere installati senza autorizzazione paesaggistica.
Dehors esterni, quale procedura?
Tornando al caso specifico, i giudici con la sentenza 1489/2023 hanno risolto il caso sulla base delle norme vigenti al momento in cui è stato realizzato il dehors all'esterno della gelateria.La normativa in vigore era la delibera consiliare del 2009, cui la società ha fatto riferimento sia per la presentazione della prima Scia sia per la richiesta della sanatoria.
Il Comune nel 2020, per adattarsi alle semplificazioni decise a livello nazionale, che hanno semplificato l’installazione dei dehors, ha adottato un’altra delibera. Questa però, pur contenendo elementi utili alla classificazione dei dehors all'esterno, non può essere applicata al caso sulla base del principio “tempus regit actum”. Vale a dire che la questione deve essere definita secondo le regole vigenti al momento della presentazione della Scia.
I giudici hanno concluso che, in base alle caratteristiche del manufatto, all’utilizzo cui è destinato e alle norme vigenti al momento dell’installazione, per il dehors sarebbe stata necessaria l’autorizzazione paesaggistica a prescindere dalla sua classificazione come intervento di edilizia libera o come opera soggetta a permesso di costruire. La richiesta del titolare è tata quindi respinta.