
Il Salva Casa stabilizza i dehors?
NORMATIVA
Il Salva Casa stabilizza i dehors?
La norma non li cita espressamente e si riferisce alle strutture amovibili realizzate in epoca Covid per finalità sanitarie, assistenziali ed educative
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del 19/07/2024

05/06/2024 - I dehor rientrano tra le strutture amovibili, realizzate in epoca Covid, che possono restare in piedi per effetto del Decreto Salva Casa?
La portata della norma non è chiara, ma apre comunque uno scenario di interesse.
Il decreto non cita espressamente i dehors che, per effetto del Decreto Rilancio del 2020, sono stati installati senza autorizzazioni e che, grazie alle proroghe successive, continuano a permanere sul suolo pubblico all’esterno di bar e ristoranti.
Secondo un’interpretazione estensiva, i dehors dovrebbero essere inclusi perché svolgono una funzione sanitaria di distanziamento sociale.
Volendo dare un’interpretazione restrittiva, invece, sembrerebbe che la deroga riguardi solo le strutture attigue a scuole, ospedali e centri assistenziali.
Sull’argomento dovrebbe essere sollecitato un chiarimento, che potrebbe arrivare con una norma di interpretazione durante la fase di conversione in legge.
A prescindere dall’inclusione o meno dei dehors nella novità normativa, le strutture amovibili possono essere mantenute in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera e-bis) del Testo unico dell’edilizia, che prescrive un termine massimo di 180 giorni per la permanenza delle strutture stagionali e temporanee.
Devono comunque essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre normative di settore, come norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
In mancanza di tali requisiti, i Comuni possono chiederne l’immediata rimozione.
Per provare l’epoca di realizzazione della struttura amovibile, il tecnico deve allegare la documentazione atta a dimostrare lo stato legittimo dell’immobile.
Nel caso in cui non sia possibile dimostrare l’epoca di realizzazione della struttura amovibile, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. Le dichiarazioni mendaci sono punite con sanzioni penali.
La portata della norma non è chiara, ma apre comunque uno scenario di interesse.
Le strutture amovibili comprendono i dehors?
Come si legge nel decreto Salva Casa (DL 69/2024) e nella relazione illustrativa, l’obiettivo del Decreto Salva Casa è mantenere le strutture amovibili, realizzate durante la pandemia per finalità sanitarie, assistenziali ed educative, che ancora rivestono un ruolo di utilità sociale.Il decreto non cita espressamente i dehors che, per effetto del Decreto Rilancio del 2020, sono stati installati senza autorizzazioni e che, grazie alle proroghe successive, continuano a permanere sul suolo pubblico all’esterno di bar e ristoranti.
Secondo un’interpretazione estensiva, i dehors dovrebbero essere inclusi perché svolgono una funzione sanitaria di distanziamento sociale.
Volendo dare un’interpretazione restrittiva, invece, sembrerebbe che la deroga riguardi solo le strutture attigue a scuole, ospedali e centri assistenziali.
Sull’argomento dovrebbe essere sollecitato un chiarimento, che potrebbe arrivare con una norma di interpretazione durante la fase di conversione in legge.
Strutture amovibili, quando possono essere mantenute
A prescindere dall’inclusione o meno dei dehors nella novità normativa, le strutture amovibili possono essere mantenute in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera e-bis) del Testo unico dell’edilizia, che prescrive un termine massimo di 180 giorni per la permanenza delle strutture stagionali e temporanee.Devono comunque essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre normative di settore, come norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
In mancanza di tali requisiti, i Comuni possono chiederne l’immediata rimozione.
La procedura per mantenere le strutture amovibili
Gli interessati al mantenimento di una struttura amovibile realizzata in epoca Covid devono presentare una Cila in cui indicare l’epoca di realizzazione della struttura amovibile e le comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.Per provare l’epoca di realizzazione della struttura amovibile, il tecnico deve allegare la documentazione atta a dimostrare lo stato legittimo dell’immobile.
Nel caso in cui non sia possibile dimostrare l’epoca di realizzazione della struttura amovibile, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. Le dichiarazioni mendaci sono punite con sanzioni penali.