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Scia, cantiere blindato dopo 18 mesi

Scia, cantiere blindato dopo 18 mesi

CdS: il Comune può bloccare i lavori entro 30 giorni, ma se non lo fa può annullare il titolo abilitativo solo per motivi di interesse pubblico

Vedi Aggiornamento del 12/03/2025
Scia, cantiere blindato dopo 18 mesi
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 12/03/2025
25/07/2017 - Il Comune non può annullare la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) se sono passati più di 18 mesi dal momento della presentazione. Durante i 18 mesi, inoltre, può agire solo per tutelare un interesse pubblico. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 3462/2017.
 
Nel caso preso in esame, il proprietario di un opificio industriale aveva presentato una Scia per il mutamento della destinazione d’uso di un locale adibito ad autorimessa e la sua trasformazione in attività commerciale. Il Comune aveva impugnato il titolo abilitativo dopo cinque anni, pretendendo che il proprietario ripristinasse lo stato dei luoghi preesistente. Nell’ordinanza non aveva indicato quale interesse pubblico fosse a rischio.
 
In prima istanza, il Tar Campania aveva dato ragione al Comune, sostenendo che gli interventi realizzati fossero illegittimi. Il Consiglio di Stato ha ribaltato la situazione spiegando che ci sono termini di legge precisi entro cui il Comune può agire e che l’annullamento del titolo abilitativo in autotutela può essere motivato solo all’interesse pubblico. Gli interventi effettuati sono stati così considerati "salvi". 
 

Scia, i lavori possono essere fermati entro 30 giorni

In base all’articolo 19, comma 3 della Legge 241/1990, il Comune ha 30 giorni per fermare l’attività intrapresa dopo il deposito della Scia se gli interventi non rispettano quanto dichiarato nei documenti.
 

Scia, 18 mesi per agire in autotutela

Una volta scaduti i 30 giorni, i lavori non possono essere fermati, a meno che non siano riscontrate dichiarazioni mendaci o rischi per l’interesse pubblico. Nel primo caso, il Comune procede a irrogare le sanzioni previste.
 
Nel secondo, agisce in autotutela motivando adeguatamente i motivi della revoca del titolo abilitativo con la presenza di ragioni di interesse pubblico. Si tratta di un’azione che può avere un impatto notevole su un’attività edilizia già avviata e quindi il legislatore ha sempre previsto “un termine ragionevole” per poter esercitare il potere in autotutela.
 
Per dare maggiore certezza ai privati, con il Decreto “Sblocca Italia” prima (DL 133/2014 convertito nella Legge 164/2014) e la riforma della Pubblica Amministrazione poi (Legge 124/2015) il termine ragionevole è stato quantificato in 18 mesi.

 
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