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Illeciti professionali, esclusione dalla gara anche per condanne non definitive

Illeciti professionali, esclusione dalla gara anche per condanne non definitive

CdS: anche se non c’è una sentenza definitiva, il concorrente deve dichiarare gli elementi potenzialmente rilevanti

Vedi Aggiornamento del 13/03/2018
Illeciti professionali, esclusione dalla gara anche per condanne non definitive
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 13/03/2018
12/09/2017 - Gli illeciti professionali fanno scattare l’esclusione dalle gare d’appalto, anche se il professionista o l’impresa non ha subìto una condanna definitiva. Si è espresso in questi termini il Consiglio di Stato con la sentenza 4192/2017.
 
I giudici hanno anche spiegato che il concorrente deve dichiarare alla Stazione Appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla sua valutazione. Solo un atteggiamento trasparente e collaborativo dà diritto al contraddittorio, cioè alla possibilità che, dopo aver valutato la situazione, la Stazione Appaltante non tenga conto di eventuali precedenti penali.
 

Illeciti professionali, esclusione anche se la condanna non è definitiva

Nel caso preso in esame dal Consiglio di Stato, un’impresa aveva dichiarato di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. In realtà non aveva dichiarato un precedente penale, proprio per gravi illeciti professionali, contenuto in una sentenza non definitiva del Tribunale penale con cui era stata condannata al divieto di contrattare per un anno con la pubblica amministrazione. Per questo motivo era stata esclusa dalla gara.
 
Secondo i giudici, non importa che la sentenza non sia definitiva perché, in base alle indicazioni del Codice Appalti, costituisce un mezzo di prova indiretto.
 

Illeciti professionali e possibilità di contraddittorio

Il CdS ha confermato l’esclusione dalla gara non tanto per la presenza di una sentenza, ma per l’omessa dichiarazione della sua esistenza.
 
A detta dei giudici, l'operatore economico è sempre tenuto a dichiarare situazioni ed eventi potenzialmente rilevanti ed è poi la Stazione Appaltante a giudicarne la gravità. L'aver taciuto le circostanze in questione, si legge nella sentenza, ha impedito, da un lato, una valutazione completa sull'affidabilità e l'integrità morale del candidato e, d'altro lato, è stata sintomatica di una condotta non trasparente e collaborativa.
 
I giudici hanno concluso ricordando che il Codice Appalti e le linee guida dell’Anac sui  mezzi di prova e le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto ammettono il contraddittorio, cioè la possibilità che il professionista o l’impresa spieghi la sua posizione, solo nei casi in cui si siano dimostrati leali e trasparenti nei confronti della Stazione Appaltante. 
 
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