
Professionisti, dall’Inps istruzioni sul cumulo pensionistico
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Professionisti, dall’Inps istruzioni sul cumulo pensionistico
Anche se Inps e Casse professionali erogano i trattamenti in periodi diversi, per il calcolo di integrazioni o quattordicesima va considerato l’importo totale
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del 08/10/2019

23/10/2017 - Nuove spiegazioni sul cumulo pensionistico. Con la circolare 140/2017, l’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) fornisce istruzioni ai professionisti e ai lavoratori autonomi che nel corso della carriera sono stati iscritti, oltre che all’Inps, in diverse gestioni Inps o in casse di previdenza professionali.
Questo significa che un contribuente, ancora non titolare di un trattamento pensionistico, può arrivare al termine degli anni previsti per ottenere la pensione di vecchiaia e, sommando gli anni di contribuzione in un’altra gestione o cassa professionale, ottenere un importo mensile più alto.
Ma non solo, perché il contribuente può richiedere la pensione anticipata in cumulo sfruttando gli anni in cui ha versato i contributi in un’altra cassa o gestione.
La modifica normativa ha reso necessarie una serie di spiegazioni pratiche. La circolare 60/2017 ha fornito le prime spiegazioni sulla novità introdotta.
Ciascun ente procederà alla liquidazione della propria quota di pensione solo al momento dell’effettiva maturazione dei requisiti previsti dal proprio ordinamento.
Sebbene l’erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, possa avvenire in diverse tranche, la pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione. Gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (quali la perequazione automatica, l’integrazione al trattamento minimo, la quattordicesima, la maggiorazione sociale) vengono quindi liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato.
Cumulo pensionistico e totalizzazione
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2017 ha riconosciuto la possibilità della totalizzazione a tutti i professionisti, non solo a quelli che altrimenti non avrebbero i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.Questo significa che un contribuente, ancora non titolare di un trattamento pensionistico, può arrivare al termine degli anni previsti per ottenere la pensione di vecchiaia e, sommando gli anni di contribuzione in un’altra gestione o cassa professionale, ottenere un importo mensile più alto.
Ma non solo, perché il contribuente può richiedere la pensione anticipata in cumulo sfruttando gli anni in cui ha versato i contributi in un’altra cassa o gestione.
La modifica normativa ha reso necessarie una serie di spiegazioni pratiche. La circolare 60/2017 ha fornito le prime spiegazioni sulla novità introdotta.
Cumulo pensionistico, le nuove istruzioni pratiche
La circolare 140/2017 spiega che se le casse private prevedono requisiti minimi per la pensione di vecchiaia in cumulo diversi e più elevati rispetto alla normativa nazionale, i periodi contributivi non coincidenti presso gli enti di previdenza privati sono comunque validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione.Ciascun ente procederà alla liquidazione della propria quota di pensione solo al momento dell’effettiva maturazione dei requisiti previsti dal proprio ordinamento.
Sebbene l’erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, possa avvenire in diverse tranche, la pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione. Gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (quali la perequazione automatica, l’integrazione al trattamento minimo, la quattordicesima, la maggiorazione sociale) vengono quindi liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato.