
Commissari di gara, in Gazzetta le nuove linee guida
LAVORI PUBBLICI
Commissari di gara, in Gazzetta le nuove linee guida
Nel testo uno schema che spiega ai professionisti per quali opere possono svolgere la funzione di commissario
Vedi Aggiornamento
del 27/08/2018

06/02/2018 - Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le linee guida dell’Anac, attuative del Codice Appalti, sui commissari di gara.
Per importi inferiori alle soglie comunitarie, e a un milione di euro per i lavori, in mancanza di particolari complessità, la Stazione Appaltante può nominare alcuni componenti interni nella commissione. Il presidente dovrà invece essere esterno.
In caso di affidamento di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, l’Anac può autorizzare gli esperti della Stazione Appaltante come membri della commissione giudicatrice.
Si può inoltre valutare caso per caso se nominare il RUP come membro della commissione per la valutazione della congruità delle offerte tecniche.
Per quanto riguarda le professioni tecniche, accanto al titolo professionale (ad es. architetto, ingegnere civile e ambientale, ingegnere industriale, geometra, ecc.) sono indicate le opere per le quali possono far parte delle commissioni giudicatrici.
Le categorie di opere sono individuate con gli stessi numeri indicati dal Dpr 143/2013 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria). Le categorie sono: 1. Edilizia, 2. Strutture, 3. Impianti, 4. Infrastrutture per la mobilità, 5. Idraulica, 6. Tecnologia della informazione e della comunicazione, 7. Paesaggio ambiente naturalizzazione agroalimentare zootecnia ruralità e foreste, 8. Territorio e Urbanistica. Se accanto al numero c’è un asterisco vuol dire che il professionista può svolgere tutte le opere previste nella categoria. In caso contrario, occorre fare riferimento all’ambito previsto dal rispettivo ordinamento professionale.
Commissari di gara, le nuove linee guida
Le commissioni giudicatrici garantiscono l’imparzialità di valutazione delle Stazioni Appaltanti. I commissari sono sia interni sia esterni alla stazione Appaltante. In entrambi i casi le linee guida prevedono che siano iscritti ad un albo tenuto dall’Anac.Per importi inferiori alle soglie comunitarie, e a un milione di euro per i lavori, in mancanza di particolari complessità, la Stazione Appaltante può nominare alcuni componenti interni nella commissione. Il presidente dovrà invece essere esterno.
In caso di affidamento di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, l’Anac può autorizzare gli esperti della Stazione Appaltante come membri della commissione giudicatrice.
Si può inoltre valutare caso per caso se nominare il RUP come membro della commissione per la valutazione della congruità delle offerte tecniche.
Commissari di gara, le professioni tecniche
L’Allegato alle linee guida contiene l’elenco dei professionisti, suddivisi per ambito professionale, che possono far parte delle commissioni giudicatrici.Per quanto riguarda le professioni tecniche, accanto al titolo professionale (ad es. architetto, ingegnere civile e ambientale, ingegnere industriale, geometra, ecc.) sono indicate le opere per le quali possono far parte delle commissioni giudicatrici.
Le categorie di opere sono individuate con gli stessi numeri indicati dal Dpr 143/2013 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria). Le categorie sono: 1. Edilizia, 2. Strutture, 3. Impianti, 4. Infrastrutture per la mobilità, 5. Idraulica, 6. Tecnologia della informazione e della comunicazione, 7. Paesaggio ambiente naturalizzazione agroalimentare zootecnia ruralità e foreste, 8. Territorio e Urbanistica. Se accanto al numero c’è un asterisco vuol dire che il professionista può svolgere tutte le opere previste nella categoria. In caso contrario, occorre fare riferimento all’ambito previsto dal rispettivo ordinamento professionale.