10/05/2018 - Come stabilire la frequenza degli interventi di manutenzione su impianti termici a uso civile?
Per fare chiarezza, la CNA Installazioni e Impianti ha pubblicato sull’argomento un
Vademecum.
Impianti: gli aspetti da considerare nella manutenzione
La CNA ricorda che il
DPR 74/2013 affida all’
installatore, per quanto riguarda gli impianti nuovi, ed al
manutentore, per gli impianti esistenti il compito di
stabilire qualità e frequenza degli interventi di manutenzione sull’impianto termico. Ogni decisione in materia, però, deve essere in linea e coerente con l’intero quadro legislativo vigente per quello specifico impianto/apparecchio.
La CNA mette in evidenza, infatti, che l’impianto termico è costituito da un insieme complesso di dispositivi ed apparecchiature diverse, genericamente identificati come “sistemi”, per cui risulta del tutto evidente che ogni indicazione circa i necessari interventi di manutenzione non possa prescindere da
un’attenta analisi di ciascun “sistema” costituente l’impianto in modo da valutarne non solo il potenziale deperimento e degrado d’uso, ma anche l’eventuale vigenza di altri provvedimenti legislativi di riferimento.
Pertanto
non è possibile stabilire aprioristicamente alcuna periodicità degli interventi di manutenzione sull’impianto termico nella sua interezza, ma occorre scandire tali attività in funzione delle peculiarità delle apparecchiature e dei dispositivi ivi installati, avvalendosi anche della
documentazione del progettista piuttosto che dei fabbricanti, ma tenendo sempre in debito conto le potenziali prescrizioni di carattere normativo e/o legislativo.
Manutenzione impianti: le regole in vigore
La Guida della CNA, quindi, elenca gli aspetti da considerare nella manutenzione degli impianti a seconda delle caratteristiche; ad esempio, per gli
apparecchi termici a gas suggerisce di considerare il Regolamento (UE) 2016/426 circa i “requisiti essenziali” cui devono attenersi i fabbricanti degli apparecchi e l’individuazione dell’ “uso normale” da parte dell’utilizzatore finale.
Il tecnico, dichiarando che l’apparecchio può essere usato normalmente, richiama formalmente i contenuti di cui al Regolamento 2016/426 (in precedenza quelli del
DPR 661/1996) per cui ne attesta la correttezza dell’installazione e rimanda al cliente il compito di far eseguire gli interventi di
manutenzione secondo le istruzioni del fabbricante del proprio generatore di calore che assumono quindi carattere di cogenza. Il
DM 37/2008 descrive gli obblighi cui è tenuto il proprietario dell’impianto.
Anche per gli
apparecchi a biomassa occorre rifarsi al DM 37/2008 per cui il tecnico, all’esito delle necessarie verifiche di sicurezza e funzionalità, dovrà rilasciare la Dichiarazione di Conformità alla “regola dell’arte” dell’impianto.
In questo caso la manutenzione dell’impianto di riscaldamento o dell’apparecchio devono essere eseguiti con
periodicità regolare e secondo il libretto di uso e manutenzione, nonché nel rispetto delle prescrizioni di legge e/o regolamenti locali. In assenza di tali indicazioni si applicano le periodicità indicate a seconda della tipologia dell’impianto (ad esempio 2 anni per impianti a pellet con una potenza inferiore a 15kW, 1 anno per le caldaie ecc.).
Infine, nel Vademecum la CNA
riassumere le tempistiche minime di intervento attualmente previste per le tipologie di impianto più diffuse nel settore civile, facendo riferimento non solo agli apparecchi utilizzati ma anche ai sottosistemi che li costituiscono.