
Ecobonus, ok alla detrazione anche per l’immobile in comodato non registrato
RISPARMIO ENERGETICO
Ecobonus, ok alla detrazione anche per l’immobile in comodato non registrato
Commissione Tributaria Emilia Romagna: per ottenere l’agevolazione fiscale bastano il possesso e la detenzione dell’immobile
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del 24/10/2018

20/06/2018 - Può ottenere l’Ecobonus chi esegue i lavori di efficientamento energetico su un immobile in comodato d’uso, anche se il contratto non è registrato. Lo ha affermato la Commissione Tributaria regionale dell’Emilia Romagna che, con la sentenza 1281/2018, ha interrotto una prassi errata seguita dall’Agenzia delle Entrate.
Secondo il Fisco, senza la data di registrazione non si poteva determinare con certezza chi avesse diritto al bonus. Non sapendo quando era iniziato il comodato, l’Agenzia non sapeva se, al momento della realizzazione dei lavori, l’immobile fosse nella disponibilità del proprietario o del comodatario.
A sua volta l’Agenzia delle Entrate nella sua guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico spiega che il comodatario è tra i soggetti che possono usufruire della detrazione, ma non precisa se il contratto di comodato deve essere stipulato in forma scritta né indica l’obbligo di registrazione.
La CTR dell’Emilia Romagna ha inoltre spiegato che non esiste nessuna norma che impone la registrazione del contratto di comodato d’uso per usufruire delle detrazioni, ma solo una prassi errata adottata dall’Agenzia delle Entrate che non deve essere considerata vincolante per i clienti.
In base alla Legge 296/2006 e al DM 19 febbraio 2007, hanno concluso i giudici, per accedere alla detrazione gli aspetti da considerare sono la detenzione, il possesso e la disponibilità dell’immobile. Il detentore che non sia anche possessore dell’immobile deve dimostrare che gli interventi sono eseguiti con il consenso del possessore.
I soggetti che intendono richiedere la detrazione fiscale devono inoltre acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi ai requisiti prescritti dalla normativa.
I giudici hanno quindi annullato la decisione dell’Agenzia delle Entrate e accolto la richiesta di detrazione fiscale per gli interventi di efficientamento energetico effettuati.
Ecobonus, il caso
I giudici si sono pronunciati sul caso di un intervento di riqualificazione energetica realizzato su un immobile di proprietà dei suoceri del possessore. Il possessore, che deteneva l’immobile sulla base di un accordo verbale di comodato d’uso, aveva fatto domanda per ottenere la detrazione fiscale del 55% (oggi 65%), ma l’Agenzia delle Entrate non gliela aveva concessa perché il contratto di comodato non era stato registrato.Secondo il Fisco, senza la data di registrazione non si poteva determinare con certezza chi avesse diritto al bonus. Non sapendo quando era iniziato il comodato, l’Agenzia non sapeva se, al momento della realizzazione dei lavori, l’immobile fosse nella disponibilità del proprietario o del comodatario.
Detrazione fiscale e registrazione del contratto
La CTR dell’Emilia Romagna ha osservato che la data di registrazione del contratto era richiesta solo nella comunicazione preventiva, da inviare al Centro Operativo di Pescara per ottenere il Bonus ristrutturazioni. La comunicazione è stata obbligatoria fino al 14 maggio 2011 e oggi non deve essere più inviata.A sua volta l’Agenzia delle Entrate nella sua guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico spiega che il comodatario è tra i soggetti che possono usufruire della detrazione, ma non precisa se il contratto di comodato deve essere stipulato in forma scritta né indica l’obbligo di registrazione.
La CTR dell’Emilia Romagna ha inoltre spiegato che non esiste nessuna norma che impone la registrazione del contratto di comodato d’uso per usufruire delle detrazioni, ma solo una prassi errata adottata dall’Agenzia delle Entrate che non deve essere considerata vincolante per i clienti.
In base alla Legge 296/2006 e al DM 19 febbraio 2007, hanno concluso i giudici, per accedere alla detrazione gli aspetti da considerare sono la detenzione, il possesso e la disponibilità dell’immobile. Il detentore che non sia anche possessore dell’immobile deve dimostrare che gli interventi sono eseguiti con il consenso del possessore.
I soggetti che intendono richiedere la detrazione fiscale devono inoltre acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi ai requisiti prescritti dalla normativa.
I giudici hanno quindi annullato la decisione dell’Agenzia delle Entrate e accolto la richiesta di detrazione fiscale per gli interventi di efficientamento energetico effettuati.