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Zone con vincolo paesaggistico: aprire finestre per tetti oggi è più facile

Zone con vincolo paesaggistico: aprire finestre per tetti oggi è più facile

Grazie al DPR 31/2017 aprire o modificare una finestra per tetti nelle zone con vincolo paesaggistico è più semplice e veloce

Vedi Aggiornamento del 07/02/2020
Zone con vincolo paesaggistico: aprire finestre per tetti oggi è più facile
di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 07/02/2020
18/07/2018 - Le semplificazioni previste dal nuovo regolamento sull’autorizzazione paesaggistica (DPR 31/2017) si applicano all’installazione e alla modifica di finestre per tetti?
 
La risposta è affermativa, infatti, dall'entrata in vigore del DPR 31/2017 effettuare opere e interventi edilizi nelle zone con vincolo paesaggistico è diventato più semplice, veloce ed economico.
 

Autorizzazione paesaggistica: le semplificazioni del DPR 31/2017

L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs 42/2004): per interventi in aree soggette a tutela paesaggistica, la norma indica l’obbligo di richiedere all'ente competente un’autorizzazione che certifichi la compatibilità paesaggistica dell’intervento.
 
Il DPR 31/2017, che ha modificato alcune norme sull’autorizzazione paesaggistica, elenca nell’Allegato A i 31 lavori esenti da autorizzazione paesaggistica (in quanto irrilevanti dal punto di vista paesaggistico) e nell’Allegato B i 42 interventi di modesta entità che possono seguire l'iter semplificato.
 
Il DPR 31/2017 prevede un iter per la conclusione delle pratiche relative all’autorizzazione paesaggistica semplificata più veloce: la procedura semplificata ha il termine tassativo di 60 giorni (può concludersi anche prima) mentre per gli interventi esenti da autorizzazione paesaggista si può subito procedere all’esecuzione dei lavori.
 
L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

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Guarda il video dell’Ingegnere edile e Urbanista Carlo Pagliai che sintetizza le principali novità. 

 

Autorizzazione paesaggistica: come installare o modificare finestre per tetti

Come si legge nell’Allegato A al DPR 31/2017, la realizzazione o la modifica di finestre da tetto (o di aperture esterne) è esente da autorizzazione paesaggistica se:
- l’intervento rispetta le caratteristiche architettoniche esistenti;
- il vincolo paesaggistico è diverso da quello di ‘notevole interesse pubblico’.
 
In questo caso, si possono subito avviare i lavori senza presentare alcun documento, con conseguenti vantaggi in termini tempo e denaro.
 
Come specificato dall’Allegato B al DPR 31/2017, la realizzazione o la modifica di finestre a tetto richiede l’autorizzazione paesaggista semplificata se:
- l’intervento altera le caratteristiche architettoniche del bene;
- il vincolo paesaggistico è di notevole interesse pubblico.
 
In questo caso, a livello documentale, è previsto un modello unificato di istanza di autorizzazione semplificata e un modello di relazione paesaggistica semplificata; l’invio dei documenti è telematico, quindi comodo e veloce. La procedura dovrà concludersi tassativamente entro 60 giorni.
 
infograficavelux720.jpg - Zone con vincolo paesaggistico: aprire finestre per tetti oggi è più facile
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Autorizzazione paesaggistica e finestre da tetto: cosa cambia rispetto al passato  

In precedenza (quando era in vigore il DPR 139/2010) per gli interventi su finestre da tetto oggi esentati da autorizzazione era richiesta l’autorizzazione semplificata mentre per gli interventi su finestre da tetto che oggi seguono l’iter semplificato era prevista la procedura ordinaria che prevedeva un termine più lungo (120 giorni) per la conclusione dell’iter amministrativo.
 
Inoltre, prima del DPR 31/2017 l'Amministrazione competente doveva verificare preliminarmente anche la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, mentre ora deve solo valutare la conformità dell'intervento alle prescrizioni d'uso contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico.
 
L'amministrazione, inoltre, deve richiedere all'interessato, ove occorrano, in un'unica volta, entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili.
 
Infine, per l'autorizzazione paesaggistica semplificata, in caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti vale il silenzio assenso.

 
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