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Autorizzazione paesaggistica semplificata, in Lombardia serve il parere delle commissioni locali

Autorizzazione paesaggistica semplificata, in Lombardia serve il parere delle commissioni locali

Il rispetto dei tempi previsti non giustifica il mancato adempimento regionale e porta all'illegittimità del provvedimento

Vedi Aggiornamento del 23/05/2019
Foto: Vaclav Volrab ©123RF.com
Foto: Vaclav Volrab ©123RF.com
di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 23/05/2019
02/11/2018 - In Lombardia è sempre necessario il parere delle commissioni locali per il paesaggio anche per i procedimenti di autorizzazione paesaggistica semplificata.
 
A chiarirlo la Regione Lombardia nel Comunicato 144/2018 in cui risponde alle richieste degli enti locali lombardi sull’obbligatorietà del parere delle Commissioni paesaggio locali alla luce del DPR 31/2017.
 

Autorizzazione paesaggistica semplificata: le norme della Lombardia

La Regione ha ricordato che la LR 12/2005 prevede l’obbligatorietà del parere delle commissioni per il paesaggio, anche se non vincolante, per l’autorizzazione paesaggistica. Nel DPR 31/2017, parlando del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, si legge che «non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali».
 
Poiché il legislatore regionale ha chiaramente ed esplicitamente espresso la propria volontà sul punto, disponendo per legge l’obbligatorietà dell’espressione della commissione per il paesaggio anche per le procedure semplificate, il comunicato regionale ribadisce che è necessario acquisire tale parere. 
 
Di conseguenza, la Regione evidenzia come “non si può considerare legittima l’eventuale omissione del parere della commissione per il paesaggio nei procedimenti in argomento. Anzi, l’omissione di tale passaggio procedurale costituisce un vizio di legittimità del provvedimento finale, per violazione di legge, e può condurre alla caducazione del provvedimento stesso, laddove impugnato nelle competenti sedi giurisdizionali”.
 

Autorizzazione paesaggistica: i tempi rapidi non giustificano l’assenza dei pareri dovuti

La Lombardia si sofferma anche sulle criticità, evidenziate dai professionisti, rispetto alle tempistiche; secondo alcuni l’acquisizione del parere delle commissioni per il paesaggio non consentirebbe alle Amministrazioni procedenti, stante il lungo distacco temporale tra le sedute delle commissioni medesime, di rispettare il termine di 20 giorni previsto per la trasmissione alla Soprintendenza della proposta di provvedimento.
 
Secondo la Regione il DPR 31/2017, disponendo che “entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta” si concluda la pratica, pone dei termini meramente ordinatori e non perentori.
 
In ultima analisi il comunicato conclude che “anche se costituisce onere dell’Amministrazione procedente porre in essere un apparato organizzativo adeguato ed efficiente, atto a garantire in ogni circostanza il rispetto dei tempi che la legge le assegna per i compiti ad essa riservati, ciò non significa che, in mancanza di tale apparato, si possano omettere adempimenti obbligatori per legge, pena la illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento”.
 

Esame paesistico: vale solo nelle zone individuate dal PPR

Infine, la Regione, nel Comunicato 145/2018 chiarisce che l'obbligo dell'esame paesistico vale per gli interventi da realizzarsi nelle aree non assoggettate a vincolo paesaggistico individuate nel Piano paesistico regionale (PPR).
 
Non va esteso, quindi, a quegli interventi che a livello nazionale, in seguito a quanto disposto dal DPR 31/2017, sono stati valutati a priori irrilevanti sotto il profilo paesaggistico in ragione della loro particolare natura e, come tali, esclusi dall'autorizzazione paesaggistica.
 
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