
Progetto in zona sismica, il deposito è sempre obbligatorio
NORMATIVA
Progetto in zona sismica, il deposito è sempre obbligatorio
Cassazione: la normativa antisismica va applicata anche agli interventi ‘minori’ per consentire i controlli preventivi
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del 08/04/2019

07/09/2018 - In zona sismica per ogni intervento edilizio bisogna depositare il progetto allo Sportello Unico. Anche se l’intervento non è strutturale e se le opere non sono realizzate in conglomerato cementizio armato. Lo ha spiegato la Cassazione con la sentenza 39335/2018.
Gli interventi in zona sismica richiedono inoltre il rilascio del permesso di costruire. Sono esenti da questi adempimenti solo gli interventi di manutenzione ordinaria.
Il deposito dei progetti serve per consentire alla Pubblica Amministrazione il controllo preventivo di tutte le costruzioni realizzate in zona sismica.
Anche gli interventi apparentemente “minori”, ha spiegato la Cassazione, possono assumere rilievo sul piano della pericolosità, ad esempio per la collocazione del manufatto o per la morfologia del territorio. Per fare degli esempi, la Cassazione ha spiegato che la normativa antisismica si applica ai semplici muri di recinzione costruiti con mattoni forati e alla chiusura di verande con mattoni, escludendo ogni possibilità di deroga eventualmente prevista dalle disposizioni regionali.
Il Comune aveva segnalato il mancato deposito dei progetti e ne era nato un contenzioso in cui il responsabile degli interventi sosteneva che l’obbligo della denuncia in materia di normativa antisismica riguardasse solo le opere in conglomerato cementizio armato e che fossero escluse le altre tipologie.
La Cassazione ha dato invece ragione al Comune, condannando il responsabile al pagamento di un’ammenda.
Ricordiamo che l’Opcm 3274/2003 ha inoltre introdotto la zona 4, cioè la meno pericolosa, dove la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa. Dal 2003 non esistono più aree di territorio non classificate, quindi non si può più parlare in modo generico di zona sismica, ma è più corretto specificare la classe di rischio attribuita all’area presa in considerazione.
Normativa antisismica anche per gli interventi minori
I giudici hanno spiegato che qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, che comporta o no l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, indipendentemente dai materiali utilizzati, dalla tipologia delle strutture e dalla natura pertinenziale o precaria, deve essere denunciato al competente ufficio.Gli interventi in zona sismica richiedono inoltre il rilascio del permesso di costruire. Sono esenti da questi adempimenti solo gli interventi di manutenzione ordinaria.
Il deposito dei progetti serve per consentire alla Pubblica Amministrazione il controllo preventivo di tutte le costruzioni realizzate in zona sismica.
Anche gli interventi apparentemente “minori”, ha spiegato la Cassazione, possono assumere rilievo sul piano della pericolosità, ad esempio per la collocazione del manufatto o per la morfologia del territorio. Per fare degli esempi, la Cassazione ha spiegato che la normativa antisismica si applica ai semplici muri di recinzione costruiti con mattoni forati e alla chiusura di verande con mattoni, escludendo ogni possibilità di deroga eventualmente prevista dalle disposizioni regionali.
Normativa antisismica, il caso
Nel caso preso in esame dai giudici, il proprietario di un edificio aveva realizzato un aumento della volumetria pari a più di 700 metri cubi, opere di movimento terra con formazione di terrazzamenti, lo sbancamento del terreno lungo i lati dell’edificio, con conseguente aumento del carico urbanistico dovuto alla volumetria fuori terra del manufatto, l’apertura di un vano porta e due finestre. L’altezza interna era inoltre pari a 4,30 metri, quindi maggiore rispetto ai 4 metri dichiarati nei grafici.Il Comune aveva segnalato il mancato deposito dei progetti e ne era nato un contenzioso in cui il responsabile degli interventi sosteneva che l’obbligo della denuncia in materia di normativa antisismica riguardasse solo le opere in conglomerato cementizio armato e che fossero escluse le altre tipologie.
La Cassazione ha dato invece ragione al Comune, condannando il responsabile al pagamento di un’ammenda.
Le zone a rischio sismico in Italia
Per zona sismica i giudici intendono quasi sicuramente le zone a rischio sismico più elevato, classificate dall’Opcm 3274/2003 come zona 1 (la più pericolosa, in cui la probabilità che capiti un forte terremoto è alta), zona 2 (in cui forti terremoti sono possibili) e zona 3 (in cui i forti terremoti sono meno probabili rispetto alla zona 1 e 2).Ricordiamo che l’Opcm 3274/2003 ha inoltre introdotto la zona 4, cioè la meno pericolosa, dove la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa. Dal 2003 non esistono più aree di territorio non classificate, quindi non si può più parlare in modo generico di zona sismica, ma è più corretto specificare la classe di rischio attribuita all’area presa in considerazione.