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Case antisismiche, le Regioni non possono introdurre norme innovative

Case antisismiche, le Regioni non possono introdurre norme innovative

Cassazione: le deroghe alle norme urbanistiche non devono essere estese alle disposizioni sulla sicurezza antisismica

Vedi Aggiornamento del 16/01/2019
Case antisismiche, le Regioni non possono introdurre norme innovative
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 16/01/2019
27/04/2018 - Le leggi regionali non possono derogare alle norme statali in materia di sicurezza antisismica, né introdurre previsioni innovative. Il concetto è stato espresso dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza 15414/2018 ha bacchettato una serie di interventi realizzati abusivamente su un edificio preesistente.
 

Antisismica e interventi abusivi, il caso

I giudici si sono pronunciati sulla realizzazione di tettoie e cinque pensiline e sulla sopraelevazione di un muro in un edificio esistente situato in zona a rischio sismico. Gli interventi erano stati effettuati senza il preventivo avviso alle autorità competenti e senza l’autorizzazione del Genio civile. Per questo il Comune aveva imposto la rimozione dei manufatti e previsto il pagamento di una multa.
 

Antisismica, la deroga della normativa regionale

Il proprietario dell’immobile che aveva realizzato gli interventi riteneva di essere in regola dal momento che, in base alla LR 26/1986 della Regione Siciliana, invece del certificato di idoneità sismica aveva presentato una dichiarazione di mancanza di pregiudizio statico.
 
Le legge regionale, ha ricordato il ricorrente, consente la presentazione della dichiarazione di mancanza di pregiudizio statico invece dell’autorizzazione del Genio civile se gli abusi consistono nella realizzazione di corpi aggiunti, ampliamenti e sopraelevazioni di locali non abitabili di volume inferiore al 10% del volume preesistente o in ampliamenti di locali abitabili di volume inferiore a 30 metri cubi e comunque al 5% del volume preesistente.
 
Allo stesso tempo, secondo il ricorrente, in base alla circolare del competente Assessorato della Regione Siciliana del 20 maggio 2010, non sono assoggettati alla normativa antisismica i muri di recinzione di altezza massima non superiore a 3 metri, che non abbiano funzioni di contenimento e non siano prospicienti alla pubblica strada, i muri di altezza non superiore a 2 metri anche se prospicienti alla pubblica strada, i pergolati, i gazebo e le tettoie con orditura leggera e copertura non superiore a 15 metri quadri e altezza non superiore a 3,50 metri e, infine, la chiusura di verande o balconi con pannelli in alluminio.
 

Cassazione: vietate le deroghe alla normativa antisismica

La Cassazione ha respinto le motivazioni del proprietario spiegando che la dichiarazione di mancanza di pregiudizio statico “può al più assumere rilievo ai fini della sanatoria edilizia ai sensi della legislazione regionale in materia (LR 26/1986 e 37/1985)”.
 
La legislazione statale, cui quella regionale si richiama, hanno affermato i giudici, prevede che la certificazione di idoneità sismica da parte di un professionista abilitato sostituisca tutti gli effetti il certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica. Prevede altresì che tale certificazione debba essere presentata al Comune entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'intervento.
 
La sanatoria è espressamente subordinata, per quanto riguarda il vincolo sismico, al deposito presso l'amministrazione competente sia dell'eventuale progetto di adeguamento prima dell'inizio dei lavori sia della certificazione di idoneità sismica entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
 
Da questo si evince, ha concluso la Cassazione, che le deroghe alla normativa antisismica non possono essere desunte in via interpretativa dalla legislazione regionale “perché questa non può recare previsioni innovative in materia antisismica”.
 
Allo stesso tempo, “la deroga della legislazione regionale alla disciplina nazionale in materia urbanistica non può essere estesa alle previsioni che dispongono precauzioni antisismiche, attenendo tale materia alla sicurezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato”.
 
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