Sopraelevazione in aderenza a edificio confinante, ok con giunto antisismico
16/01/2019 - Realizzare una sopraelevazione non è sempre possibile. Oltre al rispetto delle norme urbanistiche sulle distanze minime e le altezze massime consentite, è fondamentale assicurare la sicurezza antisismica. Non sono invece importanti i materiali utilizzati.
Questo, in sintesi, il giudizio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 121/2019.
Sopraelevazione e normativa antisismica
Secondo la Cassazione, per la corretta applicazione della normativa antisismica, non si può edificare innestando il proprio muro in aderenza a quello di una costruzione preesistente. Le due costruzioni devono rimanere separate da un giunto tecnico o da un altro accorgimento per ridurre la rigidità delle strutture e rendere flessibili le due unità in caso di terremoto.
Non è importante, hanno sottolineato i giudici, la tecnica costruttiva utilizzata. Quello che rileva è che l’aggancio del nuovo manufatto al muro del preesistente edificio attenui la resistenza sismica creata dall’intervento di sopraelevazione in aderenza, che ha provocato un aumento della rigidità dell’intera struttura.
Sopraelevazione sì, quindi, ma a condizione di utilizzare i dovuti agganci agli edifici confinanti.
Sopraelevazione, il caso
Nel caso preso in esame dai giudici, una terrazza era stata coperta con una tettoia gravante su tubolari metallici infissi nel muro di confine. Nel nuovo volume creato, erano state posizionate una cucina e due vani adibiti a bagno e ripostiglio.
La chiusura del terrazzo, realizzata con lastre di lamierino e acciaio coibentato, aveva dato origine ad una costruzione contigua, aderente all’edificio confinante e non indipendente. L’intervento aveva aumentato la rigidità dei due fabbricati, che in caso di sisma non sarebbero stati liberi di oscillare.
Per la mancanza di permessi e il rischio statico creato, la Corte d’Appello aveva imposto la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi preesistente.
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello respingendo il ricorso del responsabile dell’intervento, secondo il quale, dati i materiali utilizzati, non si creava nessun pericolo per la pubblica e privata incolumità.