01/09/2018 - Quali sono le differenze, sotto il profilo strutturale, urbanistico e autorizzatorio, tra un pergolato e una tettoia?
A ribadirlo il Consiglio di Stato con la
sentenza 5008/2018 con cui ha rigettato il ricorso di un proprietario che aveva realizzato una tettoia di 40 mq senza permesso di costruire, tentando di farla passare per un pergolato.
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Tettoia o pergolato: dal CdS le differenze
I giudici hanno evidenziato che il manufatto, essendo “una struttura in legno di circa 40 mq avente un’altezza che varia da mt. 2,50 a mt. 2,85 e copertura con teli plastificati” realizzata sul terrazzo della sua abitazione”, era assimilabile ad una tettoia e non ad un pergolato.
Per il CdS, infatti, la struttura era “
incidente sulla sagoma della struttura principale, di
dimensioni non definibili
“modeste”, nonché
priva di un collegamento funzionale con il soddisfacimento di
esigenze meramente temporanee.
Non si poteva, quindi, assimilare la struttura ad un
pergolato che, secondo quanto affermato in altre sentenze dal Consiglio, “è una
struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un'impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Di norma è una
struttura aperta su tre lati e nella
parte superiore”. In questo caso non è richiesto alcun titolo edilizio.
Per la realizzazione di una
tettoia, invece, è sempre necessario richiedere il
permesso di costruire.
Quando il pergolato ‘diventa’ tettoia
Il consiglio di Stato ha chiarito anche che il “
pergolato,
quando è coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile,
diventa una tettoia, ed è soggetto alla relativa disciplina”.
Nel caso analizzato, infatti, la struttura in questione presentava una
copertura non precaria e transitoria, rendendo
necessario il permesso di costruire.
Infine, i Giudici hanno specificato che una struttura del genere non può essere “ricondotta alla nozione di “
pergotenda” che è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d'uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all'interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso”.