
Pergolato o tettoia? Ecco come riconoscerli
NORMATIVA
Pergolato o tettoia? Ecco come riconoscerli
Cassazione: il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso suddividendo l’attività edificatoria in più opere
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del 29/03/2019

19/06/2018 - Il pergolato è “una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, realizzata con materiali leggeri, senza fondazioni, di modeste dimensioni e di facile rimozione, la cui finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli cui offrono sostegno”.
La definizione è stata ribadita dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza 23183/2018 si è pronunciata su un contenzioso sorto per la corretta qualificazione di un intervento edilizio e il giusto titolo abilitativo da utilizzare.
Secondo la Cassazione, bisogna richiedere il permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell'intervento.
La Cassazione ha ricordato anche le sentenze della giurisprudenza amministrativa, cioè Tar e Consiglio di Stato, che hanno sempre definito i pergolati come manufatti ornamentali realizzati in strutture leggere di legno o altri materiali di minimo peso, facilmente amovibili in quanto privi di fondamenta.
La definizione di pergolato e tettoia si è sempre rifatta alla giurisprudenza perché mancava un orientamento normativo.
Questa lacuna è stata colmata dal glossario unico per le opere di edilizia libera (DM 2 marzo 2018), adottato in attuazione del decreto sulla Scia (D.lgs. 222/2016). Tra le opere da realizzare in regime di edilizia libera il glossario include i pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, intesi come elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
In realtà, successivamente era stata realizzata un’altra copertura sostituendo la precedente con travi di legno squadrate poggiate su colonne in muratura, tali da assicurare alla struttura una particolare consistenza ed una stabile destinazione.
Per questi motivi, la Cassazione ha escluso che si trattasse di un pergolato e di un intervento realizzabile in regime di edilizia libera.
I giudici hanno inoltre condannato il tentativo di eludere la normativa sui titoli abilitativi frazionando la realizzazione dell’opera in più livelli apparentemente autonomi. “L’opera - ha dichiarato la Cassazione - deve essere apprezzata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti”.
Nel caso esaminato, l’insieme di opere, realizzate in tempi diversi, costituivano in realtà un complesso unitario.
Il responsabile dell’intervento, realizzato senza permesso di costruire, è stato quindi condannato al pagamento di una multa.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AI TITOLI ABILITATIVI PER TETTOIE, PENSILINE, PERGOLATI, PERGOTENDE E GAZEBO
La definizione è stata ribadita dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza 23183/2018 si è pronunciata su un contenzioso sorto per la corretta qualificazione di un intervento edilizio e il giusto titolo abilitativo da utilizzare.
Pergolato o tettoia? Le differenze
I giudici hanno ripercorso varie pronunce della giurisprudenza che hanno tracciato le differenze tra pergolati e tettoie. È stata messa in evidenza la diversità strutturale delle due opere dal momento che “mentre il pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra, la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile oltre ad avere una maggiore consistenza e impatto visivo”.Secondo la Cassazione, bisogna richiedere il permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell'intervento.
La Cassazione ha ricordato anche le sentenze della giurisprudenza amministrativa, cioè Tar e Consiglio di Stato, che hanno sempre definito i pergolati come manufatti ornamentali realizzati in strutture leggere di legno o altri materiali di minimo peso, facilmente amovibili in quanto privi di fondamenta.
La definizione di pergolato e tettoia si è sempre rifatta alla giurisprudenza perché mancava un orientamento normativo.
Questa lacuna è stata colmata dal glossario unico per le opere di edilizia libera (DM 2 marzo 2018), adottato in attuazione del decreto sulla Scia (D.lgs. 222/2016). Tra le opere da realizzare in regime di edilizia libera il glossario include i pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, intesi come elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Pergolato o tettoia, il caso
Nel caso preso in esame dai giudici, il proprietario di un’abitazione aveva realizzato una copertura nello spazio esterno descrivendola come “sostituzione di un pergolato di m. 4,25 X 3,65 X 3,15 di altezza, in legno di castagno grezzo con struttura in legno levigato, appoggiata su due colonne circolari e sull'estradosso del solaio di copertura dell'immobile”. Il manufatto era inoltre definito “scoperto e ultimato”.In realtà, successivamente era stata realizzata un’altra copertura sostituendo la precedente con travi di legno squadrate poggiate su colonne in muratura, tali da assicurare alla struttura una particolare consistenza ed una stabile destinazione.
Per questi motivi, la Cassazione ha escluso che si trattasse di un pergolato e di un intervento realizzabile in regime di edilizia libera.
I giudici hanno inoltre condannato il tentativo di eludere la normativa sui titoli abilitativi frazionando la realizzazione dell’opera in più livelli apparentemente autonomi. “L’opera - ha dichiarato la Cassazione - deve essere apprezzata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti”.
Nel caso esaminato, l’insieme di opere, realizzate in tempi diversi, costituivano in realtà un complesso unitario.
Il responsabile dell’intervento, realizzato senza permesso di costruire, è stato quindi condannato al pagamento di una multa.
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