Network
Pubblica i tuoi prodotti
Conferenza di servizi, chiarimenti dal Dipartimento della funzione pubblica

Conferenza di servizi, chiarimenti dal Dipartimento della funzione pubblica

La circolare spiega quando ricorrere alla conferenza semplificata e quali effetti produce il dissenso delle amministrazioni sul termine del procedimento

Vedi Aggiornamento del 05/03/2019
Foto: Andriy Popov ©123RF
Foto: Andriy Popov ©123RF
di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 05/03/2019
04/12/2018 - Fornire indirizzi univoci e di coordinamento in materia di conferenza di servizi, soprattutto in relazione al ricorso alla conferenza semplificata e ai tempi di chiusura dei procedimenti.
 
Questo lo scopo delle Circolare 4/2018 contenente “Chiarimenti in materia di attuazione della Conferenza di servizi” con cui il Ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno fornisce un’analisi sistematica del procedimento.  
 

Conferenza di servizi: i casi di quella semplificata

La circolare ricorda che la conferenza viene distinta in due fasi: una “semplificata”, che è il modello ordinario e una “simultanea”, che è la modalità eccezionale. La prima si svolge in modalità telematica “asincrona”, ossia tramite il semplice scambio informatico di informazioni e di documenti tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate al rilascio del provvedimento finale.
 
Lo svolgimento della conferenza con tali modalità rappresenta uno strumento di accelerazione procedimentale in quanto consente la formazione della decisione a distanza e in tempi differenziati anche con il ricorso allo strumento del silenzio-assenso.
 
La circolare ricorda che con questa modalità semplificata si devono concludere la maggior parte delle conferenze di servizi tranne nell’ipotesi in cui siano emersi dissensi espressi ritenuti insuperabili.
 
In tal caso, ossia nell’ipotesi in cui la conferenza semplificata non vada a buon fine, e per le procedure particolarmente complesse, si ricorre alla conferenza ordinaria in modalità sincrona che pertanto diviene una fase meramente residuale.
 
Le regole decisionali della conferenza “simultanea” devono essere assunte dall’amministrazione procedente sulla base delle posizioni prevalenti espresse da rappresentanti unici delle amministrazioni statali, periferiche e di tutti gli enti e organismi ricompresi nello stesso livello territoriale di governo.
 
Si riduce in tal modo il numero di interlocutori abilitati, in sede di conferenza, ad esprimere un dissenso, considerato anche che il contrasto può intervenire solo fra livelli di governo diversi.
 

Conferenza di servizi: i tempi di chiusura

La circolare ricorda anche le disposizioni atte a garantire la chiusura certa dei lavori della conferenza di servizi attraverso il rafforzamento del principio del silenzio-assenso.
 
L’art. 14-bis, comma 4, Legge 241/1990, infatti, stabilisce espressamente la responsabilità dell’amministrazione competente rimasta inerte. In tal modo si introduce un meccanismo di semplificazione che consente di decidere anche in caso di mancata manifestazione espressa di una delle Amministrazioni partecipanti.
 
Come influisce sulla conclusione del procedimento il dissenso espresso dalle amministrazioni portatrici di interessi sensibili? La circolare ricorda che "la determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisca ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati".
 
Quindi, "l’efficacia della determinazione conclusiva resta sospesa per 10 giorni durante i quali le amministrazioni dissenzienti - e che abbiano una posizione “qualificata” - possono eventualmente esperire un rimedio oppositivo. Trascorsi 10 giorni senza che sia esercitata opposizione, la decisione della conferenza diventa definitivamente efficace".
 
In questo modo, è rimesso in capo alle amministrazioni dissenzienti l’onere di avviare una procedura per privare di efficacia la decisione assunta in base alle posizioni prevalenti in conferenza.
 
Le più lette