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Sicurezza nei cantieri, un ddl chiede di vietare i ribassi delle tariffe professionali

Sicurezza nei cantieri, un ddl chiede di vietare i ribassi delle tariffe professionali

Ordine Architetti Roma: ‘i minimi sono giustificati da ragioni di interesse pubblico’

Vedi Aggiornamento del 02/07/2019
Foto: Kirill Ryzhov ©123RF.com
Foto: Kirill Ryzhov ©123RF.com
di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 02/07/2019
03/12/2018 - Promuovere la sicurezza negli appalti equiparando i corrispettivi dei professionisti della sicurezza ai costi della sicurezza tradizionalmente intesi.
 
Questo ciò che prevede il disegno di legge 743 sulle ‘Disposizioni in materia di valutazione dei costi della sicurezza sul lavoro’ presentato dai senatori Paola Nugnes e Stefano Patuanelli che è in attesa di essere calendarizzato dalla Commissione Lavoro di Palazzo Madama.
 

Sicurezza nei cantieri: cosa prevede il ddl

La norma mira ad assicurare la qualità delle prestazioni dei professionisti coinvolti, che sono il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
 
La norma include le tariffe professionali tra i costi della sicurezza non soggetti al ribasso. La stazione appaltante, quindi, dovrà evidenziare, nei documenti di gara, i costi per i piani di sicurezza e il costo del perso­nale, non soggetti a ribasso.
 
Inoltre, prescrive che gli enti aggiudicatori siano tenuti a valutare che il valore economico della gara d’appalto sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza.
 
Il provvedimento indica il Decreto parametri bis (DM 17 giugno 2016) quale criterio inderogabile da adottare in sede di stima. Tale criterio vincolerà la sta zione appaltante nella stima dei costi della sicurezza (esclusi dal ribasso).
 
Infine, il testo prevede che il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) sia corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.
 

Sicurezza negli appalti pubblici: calendarizzare il ddl

Vista l’importanza del tema, il Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia ha chiesto alla Commissione Lavoro di Palazzo Madama di calendarizzare al più presto il disegno di legge.
 
Gli architetti di Roma, infatti, hanno evidenziato che “il nuovo Codice dei contratti pubblici, nello sforzo di unire in un solo testo norme primarie e secondarie, ha eliminato ogni coordinamento tra le gare d’appalto e la disciplina della sicurezza, limitandosi a operare meri rinvii sul principio dell’adeguatezza del valore economico della gara al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza valevole per le gare di appalto in genere”.
 
“Nell’ambito del piano della sicurezza è prevista la nomina, da parte della stazione appaltante, del Coordinatore della Sicurezza in fase sia di progettazione che di esecuzione, ruolo al quale si rivolge fisiologicamente una pluralità di professionisti iscritti ai rispettivi Ordini, le cui prestazioni sono remunerate con le relative tariffe. Ora, è principio acquisito nel diritto comunitario quello per cui l’imposizione di minimi inderogabili di tariffa professionale è incompatibile con la libertà di concorrenza, tanto che nel 2012 è stata disposta l’abrogazione delle ‘tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico’. Rimane, però, aperta la porta, nella giurisprudenza comunitaria, a minimi tariffari giustificati da ragioni imperative di interesse pubblico (quali quelle della sicurezza)”, rilevano gli architetti.
 
“Facciamo quindi appello alla sensibilità di tutti i professionisti tecnici che siedono in Parlamento, affinché sollecitino i gruppi parlamentari di appartenenza a procedere a immediata discussione e trattazione del ddl che prevede di equiparare i corrispettivi dei professionisti della sicurezza ai costi della sicurezza tradizionalmente intesi, sia negli appalti pubblici che privati, legittimando la re-introduzione di minimi tariffari vincolanti nel rispetto dei principi comunitari in materia di liberalizzazione delle tariffe”, conclude l’Ordine di Roma.
 
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