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Appalti e consultazioni preliminari di mercato, ok alle linee guida Anac

Appalti e consultazioni preliminari di mercato, ok alle linee guida Anac

Lo strumento sarà utilizzato solo nei contratti pubblici con carattere di novità e non dovrà falsare la concorrenza

Vedi Aggiornamento del 09/04/2019
Foto: olegdudko©123RF.com
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di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 09/04/2019
02/04/2019 - Mentre procedono i lavori per la modifica della normativa sui contratti pubblici, l’Autorità nazionale anticorruzione continua a varare norme per l’attuazione del Codice Appalti del 2016. Sono state pubblicate in gazzetta Ufficiale le linee guida n.14 recanti le indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato.
 

Consultazioni preliminari di mercato

Il Codice Appalti del 2016 ha previsto che, prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto, per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. Non è invece consentito l’utilizzo delle consultazioni preliminari di mercato per finalità esclusivamente divulgative.
 
Si tratta, specificano le linee guida, di uno strumento da utilizzare quando l'appalto presenta carattere di novità. È infatti escluso che vi si possa ricorrere negli appalti di routine e relativi a prestazioni standard.
 
Le consultazioni preliminari di mercato hanno lo scopo di calibrare obiettivi e fabbisogni della stazione appaltante e possono essere svolte in modo parziale, cioè limitatamente agli aspetti da chiarire di un determinato contratto.
 
Le consultazioni preliminari di mercato devono essere svolte dopo la programmazione e prima dell'avvio del procedimento.
 

Consultazioni preliminari di mercato e concorrenza

Le consultazioni preliminari di mercato si distinguono sia dal dialogo competitivo, che consiste in una vera e propria procedura di scelta del contraente, sia dalle indagini di mercato, quali ad esempio quelle preliminari allo svolgimento delle procedure negoziate, che costituiscono procedimenti finalizzati a selezionare gli operatori economici da invitare al procedimento di gara.
 
Le consultazioni preliminari di mercato non possono essere condizione di accesso ad una gara successiva. Le Amministrazioni che vi ricorrono devono assicurare misure adeguate a garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente o di un’impresa ad essi collegata alla consultazione preliminare.
 
Per questi motivi, le Stazioni Appaltanti devono rendere disponibili per tempo le informazioni acquisite o scambiate nel corso delle consultazioni, fissando congrui termini di ricezione delle offerte affinché gli operatori possano esaminare il materiale.
 
Nel caso in cui non esistano mezzi per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il concorrente che ha partecipato alla consultazione va escluso dalla successiva procedura di gara.
 

Modifiche al Codice Appalti, le linee guida scompariranno

Come più volte annunciato dal Governo, il decreto Sblocca Cantieri, contenente una serie di modifiche urgenti al Codice Appalti, prevede il ritorno al regolamento attuativo unico. Saranno quindi spazzati via sia le linee guida dell’Anac sia i decreti ministeriali monotematici.
 
Il sistema di soft law flessibile è stato una delle novità introdotte nel 2016 con l’obiettivo di mettere a disposizione degli operatori un sistema di regole facilmente consultabile e utilizzabile. Nella realtà, però, si è verificato l’effetto contrario, con una eccessiva stratificazione di norme, che non sono ancora complete.
 
Gli operatori hanno chiesto il ritorno al regolamento attuativo unico. Ma fino a quando il decreto Sblocca cantieri non sarà approvato in via definitiva, tutto resta com’è.
 
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