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Ecobonus, spetta a chi demolisce e ricostruisce con diversa volumetria?

Ecobonus, spetta a chi demolisce e ricostruisce con diversa volumetria?

Risponde l’Agenzia delle Entrate. La situazione cambia in caso di interventi su beni vincolati

Vedi Aggiornamento del 25/07/2019
Foto: gasparij ©123RF.com
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di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 25/07/2019
01/07/2019 - In caso di demolizione e ricostruzione con diversa volumetria, è possibile beneficiare del bonus previsto per la riqualificazione energetica dell’immobile?
 
A spiegarlo l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 210/2019 che distingue tra volumetria maggiore o inferiore rispetto alla situazione preesistente. 
 

Ecobonus in caso di ricostruzione con volumetria inferiore

L’Agenzia ha evidenziato che nell’ipotesi di ristrutturazione edilizia, realizzata mediante demolizione e successiva ricostruzione, che abbia come risultato un edificio con sagoma diversa e volumetria inferiore rispetto all’immobile preesistente, il contribuente potrà beneficiare della detrazione delle spese sostenute per la riqualificazione energetica, a condizione che siano pienamente rispettati i limiti di efficienza e trasmittanza energetica stabiliti dalla normativa di riferimento.
 
Nella Risposta, infatti, è riportato il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (C.S.L.P.) secondo cui “la volumetria dell’edificio preesistente costituisce attualmente l’unico parametro edilizio ed urbanistico che non può essere travalicato affinché l’intervento di demolizione e ricostruzione rientri nella fattispecie della ristrutturazione edilizia (…). In quest’ottica (…) la volumetria preesistente rappresenta lo standard massimo di edificabilità, cioè il limite massimo di volume edificabile, quando si tratta di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, per i quali la norma non consente aumenti complessivi della cubatura preesistente”.
 
Di conseguenza, “interventi di demolizione e ricostruzione che non sfruttino l’intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una quota parte (…) appaiono rientrare a pieno titolo nella fattispecie della ristrutturazione edilizia, come definita a termini di legge, risultando pienamente in linea con le (…) finalità”.
 

Demolizione e ricostruzione in caso di vincolo

Le Entrate, però, specificano che è possibile realizzare l’intervento in questione solo se l’immobile non è sottoposto ai vincoli previsti dal Dlgs 42/2004, i quali precludono l’agevolazione fiscale in esame.
 
Infatti, per gli immobili sottoposti ai vincoli del “Codice beni culturali e paesaggio”, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio. Quindi, un cambio di volumetria, seppur inferiore, non potrebbe definirsi di “ristrutturazione edilizia” non essendo rispettato il requisito della “medesima sagoma dell’edificio preesistente”.
 
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