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Credito d’imposta 60% per affitti, ne beneficiano anche i professionisti forfetari

Credito d’imposta 60% per affitti, ne beneficiano anche i professionisti forfetari

L’Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti per accedere al beneficio e le modalità per fruirne

Vedi Aggiornamento del 15/06/2022
Foto: primagefactory ©123RF.com
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di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 15/06/2022
09/06/2020 - Anche i professionisti forfetari possono fruire del credito d’imposta 60% per affitti previsto dall’articolo 28 del Decreto Rilancio.
 
A spiegarlo l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 14/E che fornisce i primi chiarimenti sull’utilizzo della misura agevolativa. Inoltre, con la Risoluzione 32/E, l’Agenzia ha istituito il codice tributo che consente la compensazione con modello F24.
 

Credito d’imposta 60% affitti: requisiti per accedere

La circolare esplicita i requisiti per beneficiare della misura; possono fruirne i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.
 
Di conseguenza, l’Agenzia specifica che sono inclusi anche i professionisti che hanno optato per il regime forfettario.
 
Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
 
Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi.
 
La circolare, inoltre, chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività.
 

Credito d’imposta 60% affitti: cosa fare

L’Agenzia ha specificato che l’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.
 
È necessario che il canone sia stato corrisposto; in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.
 
Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.
 

Professionisti, come utilizzare il credito d’imposta 60%

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”.
 
In alternativa, si può optare per la cessione del credito che può avvenire a favore del locatore o del concedente o di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.
 
Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita.
 
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite in un prossimo provvedimento dell’Agenzia.
 
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