
Distanze tra edifici, il Piano Casa può derogare alle norme locali
NORMATIVA
Distanze tra edifici, il Piano Casa può derogare alle norme locali
Corte Costituzionale: dopo il DL Sblocca Cantieri, meno vincoli per gli ampliamenti. E il DL Semplificazioni potrebbe sbloccare molte demolizioni e ricostruzioni
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del 05/04/2022

30/06/2020 - Il Piano Casa può derogare solo alle norme locali sulle distanze, ma non a quelle statali. Il chiarimento è arrivato dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 119/2020, ha messo al riparo da dubbi una serie di pratiche per la realizzazione degli ampliamenti volumetrici del Piano Casa in Veneto.
Il panorama normativo del Piano Casa è stato recentemente scosso da un’altra pronuncia della Corte Costituzionale, che potrebbe limitare molto le potenzialità degli interventi di demolizione e ricostruzione con premio di cubatura. Il Decreto Semplificazioni, allo studio del Governo, sta però arrivando a chiudere il cerchio della questione.
L'incertezza sulla possibilità di derogare alle norme comunali in materia di distanze minime è sorta a causa di un cambio di orientamento nella giurisprudenza amministrativa, che a un certo punto ha iniziato a considerare inderogabili non solo le distanze stabilite dalle norme statali, ma anche quelle indicate dalle norme locali.
Nel frattempo, per fare chiarezza, il Veneto ha approvato la LR 30/2016, che ha interpretato la questione della distanza tra edifici stabilendo che l’inderogabilità riguarda solo le distanze stabilite dalle norme statali. Ma il Comune, fermo sulle sue posizioni, ha respinto l’istanza di riesame dell’intervento. Ne è sorto un contenzioso durante il quale il Tar Veneto ha interpellato la Corte Costituzionale sulla legittimità della norma interpretativa.
La Corte Costituzionale ha spiegato che la disciplina delle distanze rientra tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le Regioni possono fissare distanze in deroga a quelle previste dalle norme statali solo per perseguire un interesse pubblico “ancorato all’esigenza di omogenea conformazione dell’assetto urbanistico di una determinata zona”. La deroga non può riguardare quindi le singole costruzioni, ma deve essere riferita, per ragioni di omogeneità, ad una pluralità di fabbricati.
Il Piano Casa del Veneto, contenente deroghe alle distanze fissate da una norma comunale, è stato quindi ritenuto legittimo. Questo, va precisato, “salva” gli interventi già avviati, ma bloccati per l’insorgere di contenziosi, mentre non può fare da apripista a nuovi lavori. In Veneto, infatti, il Piano Casa è scaduto a fine marzo 2019. Al suo posto è subentrata la legge “Veneto 2050”, per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio.
La norma statale che regola la materia delle distanze minime è il DM 1444/1968. Il Decreto Sblocca Cantieri, la scorsa estate, ha stabilito che le distanze minime, previste dal DM 1444/1968, si applicano solo alle zone omogenee C, di espansione, destinate alle nuove edificazioni. Nelle zone parzialmente o totalmente edificate, invece, ogni Ente può decidere quali regole seguire. Nelle zone diverse dalle C, quindi, le Regioni e i Comuni hanno un margine di manovra più ampio e possono prevedere distanze minime che prima sarebbero state vietate perchè contrastanti con la normativa statale.
Questo passo indietro è costato una pronuncia di illegittimità a carico del Piano Casa della Puglia, che invece consente la delocalizzazione in caso di demolizione e ricostruzione con premio di cubatura. Prima dell'approvazione del Decreto Sblocca Cantieri, il Piano Casa della Puglia era perfettamente in linea con la normativa statale. Successivamente, si è trovato in contrasto con essa e la pronuncia della Corte Costituzionale ha avuto l'effetto di bloccare molte pratiche edilizie in itinere.
Si tratta di un cortocircuito che, molto probabilmente, sarà risolto con il DL Semplificazioni che il Governo si appresta a varare. L'articolo 10 della bozza del DL Semplificazioni stabilisce che gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, potranno essere realizzati osservando le distanze legittimamente preesistenti. Non sarà più necessario il rispetto della stessa sagoma e della stesa area di sedime. Fino all'approvazione della nuova norma, però, molte pratiche resteranno nel dubbio.
Il panorama normativo del Piano Casa è stato recentemente scosso da un’altra pronuncia della Corte Costituzionale, che potrebbe limitare molto le potenzialità degli interventi di demolizione e ricostruzione con premio di cubatura. Il Decreto Semplificazioni, allo studio del Governo, sta però arrivando a chiudere il cerchio della questione.
Distanze tra edifici e Piano Casa Veneto
Tutto è iniziato con la presentazione di una DIA per l’ampliamento e la ristrutturazione di un edificio con le premialità previste dal Piano Casa Veneto (LR 14/2009). La DIA proponeva un ampliamento del 20% e la contestuale ristrutturazione di un manufatto condonato. L’intervento avrebbe derogato alla distanza minima di 5 metri dal confine, stabilita dalle norme tecniche operative del "Piano degli Interventi". L'interessato sosteneva di aver agito secondo la normativa sul Piano Casa, contenente deroghe alle distanze indicate nella norma comunale. Il Comune, però, aveva bloccato i lavori sostenendo che le norme comunali in materia di distanze fossero inderogabili.L'incertezza sulla possibilità di derogare alle norme comunali in materia di distanze minime è sorta a causa di un cambio di orientamento nella giurisprudenza amministrativa, che a un certo punto ha iniziato a considerare inderogabili non solo le distanze stabilite dalle norme statali, ma anche quelle indicate dalle norme locali.
Nel frattempo, per fare chiarezza, il Veneto ha approvato la LR 30/2016, che ha interpretato la questione della distanza tra edifici stabilendo che l’inderogabilità riguarda solo le distanze stabilite dalle norme statali. Ma il Comune, fermo sulle sue posizioni, ha respinto l’istanza di riesame dell’intervento. Ne è sorto un contenzioso durante il quale il Tar Veneto ha interpellato la Corte Costituzionale sulla legittimità della norma interpretativa.
La Corte Costituzionale ha spiegato che la disciplina delle distanze rientra tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le Regioni possono fissare distanze in deroga a quelle previste dalle norme statali solo per perseguire un interesse pubblico “ancorato all’esigenza di omogenea conformazione dell’assetto urbanistico di una determinata zona”. La deroga non può riguardare quindi le singole costruzioni, ma deve essere riferita, per ragioni di omogeneità, ad una pluralità di fabbricati.
Il Piano Casa del Veneto, contenente deroghe alle distanze fissate da una norma comunale, è stato quindi ritenuto legittimo. Questo, va precisato, “salva” gli interventi già avviati, ma bloccati per l’insorgere di contenziosi, mentre non può fare da apripista a nuovi lavori. In Veneto, infatti, il Piano Casa è scaduto a fine marzo 2019. Al suo posto è subentrata la legge “Veneto 2050”, per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio.
Distanze tra edifici, la normativa statale
I giudici hanno inoltre aggiunto che la tendenza della normativa, anche a livello statale, è quella di introdurre regole meno severe sulle distanze. A supporto di questa tesi, hanno ricordato quanto accaduto con il Decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019) nell'ottica della rigenerazione urbana e della riduzione del consumo di suolo.La norma statale che regola la materia delle distanze minime è il DM 1444/1968. Il Decreto Sblocca Cantieri, la scorsa estate, ha stabilito che le distanze minime, previste dal DM 1444/1968, si applicano solo alle zone omogenee C, di espansione, destinate alle nuove edificazioni. Nelle zone parzialmente o totalmente edificate, invece, ogni Ente può decidere quali regole seguire. Nelle zone diverse dalle C, quindi, le Regioni e i Comuni hanno un margine di manovra più ampio e possono prevedere distanze minime che prima sarebbero state vietate perchè contrastanti con la normativa statale.
Distanze e area di sedime, i vincoli per la ricostruzione
Il Decreto Sblocca Cantieri ha alleggerito i vincoli in materia di distanze minime, ma non ha fatto altrettanto per le demolizioni e ricostruzioni. Dopo una serie di liberalizzazioni, il Decreto ha reintrodotto il requisito della “coincidenza dell’area di sedime”.Questo passo indietro è costato una pronuncia di illegittimità a carico del Piano Casa della Puglia, che invece consente la delocalizzazione in caso di demolizione e ricostruzione con premio di cubatura. Prima dell'approvazione del Decreto Sblocca Cantieri, il Piano Casa della Puglia era perfettamente in linea con la normativa statale. Successivamente, si è trovato in contrasto con essa e la pronuncia della Corte Costituzionale ha avuto l'effetto di bloccare molte pratiche edilizie in itinere.
Si tratta di un cortocircuito che, molto probabilmente, sarà risolto con il DL Semplificazioni che il Governo si appresta a varare. L'articolo 10 della bozza del DL Semplificazioni stabilisce che gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, potranno essere realizzati osservando le distanze legittimamente preesistenti. Non sarà più necessario il rispetto della stessa sagoma e della stesa area di sedime. Fino all'approvazione della nuova norma, però, molte pratiche resteranno nel dubbio.