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Eco-sismabonus, come funziona in caso di frazionamento?

Eco-sismabonus, come funziona in caso di frazionamento?

L’Agenzia delle Entrate spiega quali condizioni rispettare per poter fruire dell’agevolazione sulle parti comuni

Vedi Aggiornamento del 31/03/2022
Foto: gasparij ©123RF.com
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di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 31/03/2022
01/09/2020 - Un edificio appartenente ad un unico proprietario, sottoposto a frazionamento, può fruire dell’eco-sismabonus per le ‘parti comuni’?
 
Nella Risposta 286/2020, l’Agenzia delle Entrate affronta il caso di un proprietario che intende eseguire dei lavori sull’immobile di sua proprietà, consistenti nella ristrutturazione dell’intero edificio con frazionamento delle unità immobiliari in più unità abitative e realizzazione del corpo scala e vano ascensore che determinano un ampliamento della volumetria.
 

Frazionamento, ok al sismabonus sulle parti comuni

L’Agenzia sottolinea che il proprietario di un edificio che esegue lavori di ristrutturazione, frazionando le unità immobiliari in più abitazioni senza demolire l’immobile, può fruire, sulle parti comuni, della detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica, in presenza di tutti i requisiti previsti, da verificare con riferimento alla porzione di edificio esistente.

L’Agenzia ha chiarito che per “parti comuni” si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome a prescindere dall’esistenza di uno o più proprietari e che la dicitura “parti comuni di edificio" deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo, riferendosi alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. Invece, nel caso di un edificio costituito esclusivamente da un'unità abitativa e dalle relative pertinenze, le “parti comuni” non sono ravvisabili.
 

Eco-sismabonus: le condizioni per fruire dell’agevolazione

Le Entrate hanno anche ricordato che gli interventi devono soddisfare i requisiti previsti dalla normativa; ad esempio, è necessaria l’attestazione da parte di professionisti abilitati della riduzione di una o due classi di rischio sismico.
 
Inoltre, i lavori devono essere realizzati sulle parti comuni di edifici dotati di impianto di riscaldamento.
 
Gli interventi devono avvenire su edifici esistenti, essendo esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione. A tal fine l’istante dovrà mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento ("ristrutturazione" e "ampliamento") o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
 
Infine, la natura conservativa dei lavori va certificata dal Comune o altro ente territoriale competente.
 
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