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Sismabonus acquisti, l’incremento volumetrico è sempre permesso?

Sismabonus acquisti, l’incremento volumetrico è sempre permesso?

L’Agenzia delle Entrate spiega anche cosa accade per l’intempestiva attestazione del progettista dei lavori

Vedi Aggiornamento del 19/01/2021
Foto: Katarzyna Bialasiewicz ©123RF.com
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di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 19/01/2021
07/08/2020 - L’incremento volumetrico è di ostacolo alla fruizione del sismabonus acquisti? L’asseverazione tecnica va sempre chiesta al momento della richiesta del titolo abilitativo urbanistico?
 
A spiegarlo l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 244/2020 che riassume i requisiti oggettivi per accedere al beneficio e la documentazione necessaria per accedere all’agevolazione.
 
 

Sismabonus acquisti: vale per gli interventi volumetrici

Nel caso in esame, un’impresa di costruzione intende realizzare, in zona sismica 1, un progetto di demolizione e ricostruzione di tre fabbricati a destinazione residenziale con aumento di cubatura. La società vuole sapere se l’incremento volumetrico sia di ostacolo al godimento del beneficio.

L’Agenzia ricorda che la disposizione normativa prevede, per gli acquirenti, la possibilità di fruire della detrazione fiscale anche per gli interventi realizzati "mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente".
 
Quindi è possibile fruire del sismabonus acquisti anche con incrementi volumetrici, purché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione.
 
 

Sismabonus: cosa accade in caso di ritardo dell’asseverazione?

La società di costruzione ha anche chiesto alle Entrate se le autorizzazioni all’avvio dei lavori debbano essere presentate necessariamente insieme all’asseverazione del direttore dei lavori.
 
Per la documentazione da presentare, l'Agenzia ricorda che è necessario fare esclusivo riferimento al DM 58/2017.  In particolare, l’articolo 3 prevede che il progettista deve asseverare la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori, evidenziando quella conseguibile dopo la realizzazione del progetto.
 
Tale attestazione deve essere allegata “alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori”.
 
Dalla documentazione presentata e da quanto dichiarato dall'istante, ciò non è avvenuto, in quanto l’asseverazione non è stata presentata in sede di richiesta del titolo abolitivo urbanistico presso lo sportello unico competente. Quindi, il sismabonus è perso.
 
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