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Sismabonus acquisto, ok al 110% anche se il compromesso risale al 2018

Sismabonus acquisto, ok al 110% anche se il compromesso risale al 2018

La consegna effettiva dell’immobile demolito e ricostruito deve avvenire nella finestra temporale di validità della detrazione

Vedi Aggiornamento del 07/03/2022
Foto: Brian Jackson ©123RF.com
Foto: Brian Jackson ©123RF.com
di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 07/03/2022
11/09/2020 - È possibile usufruire del sismabonus acquisto, con percentuale al 110% grazie al Superbonus, anche se il compromesso è stato firmato prima del 1° luglio 2020. È necessario, però, che l’acquisto e la consegna dell’immobile demolito e ricostruito avvengano nella finestra temporale di validità della detrazione maggiorata. 
 
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 325/2020 in cui ribadisce che per ottenere l’agevolazione è fondamentale che le spese siano sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
 

Sismabonus acquisti: ok al Superbonus fino al 2021

L’Agenzia ha ricordato che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.
 
L’istante, che pensava comunque di utilizzare il Sismabonus, ha firmato il compromesso nel 2018 ma può fruire della percentuale al 110% perchè la consegna avverrà tra settembre e ottobre 2020. 
 
 

Superbonus per antisismica: opzione ‘sconto in fattura’

Per l’opzione “sconto in fattura”, l’Agenzia ha ricordato che è necessario il visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta, l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati e la congruità delle spese.
 
Per quanto riguarda l'ammontare massimo dello sconto in fattura, l’Agenzia precisa che il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante.
 
Infine, l’Agenzia ha precisato che affinché l’impresa conceda lo sconto in fattura è necessario l’accordo con il fornitore secondo le ordinarie dinamiche dei rapporti contrattuali.
 
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