15/06/2021 - Condomìni senza impianto termico e manutenzione delle unità abitative negli edifici demoliti e ricostruiti. Sono diversi i dubbi sul Superbonus che attendono una risposta, sollecitata in un’interrogazione al Ministro dell’Economia e delle Finanze proposta dall’on. FI Galeazzo Bignami.
Il Superbonus ha da subito creato interesse, ma spesso gli operatori, alle prese con i casi pratici, hanno chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate per paura di scoprire, a lavori avviati, di non avere diritto alle detrazioni.
Superbonus e condomìni senza impianto termico
Gli edifici privi di impianto termico non possono ottenere il Superbonus sugli interventi di efficientamento energetico, ma possono ottenerlo per i lavori antisismici.
Con l’interrogazione, Bignami ha chiesto al Governo se, nell’ambito dei lavori antisismici agevolati con il Superbonus 110%, possano essere incentivati anche i costi relativi agli infissi, all’installazione di un nuovo impianto termico e al cappotto termico, rientranti nel bonus ristrutturazioni.
Il tema dell’esclusione degli edifici privi di impianto termico è molto sentito perché esclude dalla riqualificazione una fetta di immobili. Ricordiamo che le prime bozze del Decreto Semplificazioni avevano proposto l’accesso generalizzato al Superbonus per tutti gli edifici, anche se
privi di impianto termico fisso. Un’ipotesi che è stata eliminata dalla
versione definitiva, ma non è escluso che possa essere riproposta durante l’iter di conversione in Parlamento.
Sismabonus 110% e manutenzione delle unità immobiliari
Un altro dubbio, sollevato dall’interrogazione, riguarda la possibilità di agevolare i lavori nelle singole unità immobiliari dopo un intervento antisismico realizzato attraverso la demolizione e ricostruzione, anche con modifica di sagoma, sedime e prospetto.
L’on. Bignami ha ricordato il principio in base al quale l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati. Conformandosi a questo principio, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che quando si esegue un intervento antisismico ammesso al Superbonus, sono agevolabili anche le
spese di manutenzione ordinaria o straordinaria, sostenute ad esempio per il
rifacimento delle pareti esterne e interne, dei
pavimenti, dei
soffitti, dell'
impianto idraulico ed elettrico, necessarie per completare l'intervento nel suo complesso.
Con l’interrogazione, l’on Bignami ha chiesto di chiarire se i lavori di manutenzione, necessari per il completamento dell’intervento principale, sono agevolabili solo se realizzati sulle parti comuni o se, invece, è possibile ottenere il Superbonus anche se i lavori di manutenzione vengono effettuati sulle singole unità immobiliari.