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Sismabonus 110% anche per gli interventi di ampliamento

Sismabonus 110% anche per gli interventi di ampliamento

L’Agenzia delle Entrate spiega come cambia la detrazione per i lavori antisismici e gli interventi di efficientamento energetico

Vedi Aggiornamento del 30/05/2022
Foto: Claudio Ventrella©123Rf.com
Foto: Claudio Ventrella©123Rf.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 30/05/2022

19/03/2021 - In quali casi si può ottenere il Superbonus 110% sugli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico? Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 175/2021.
 

Superbonus e ampliamento volumetrico

La risposta è stata sollecitata da un contribuente, intenzionato a realizzare un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico, inquadrabile come ristrutturazione edilizia. Durante i lavori sarebbero stati effettuati interventi antisismici e di efficientamento energetico. Il contribuente si è quindi rivolto al Fisco per sapere se, e in che misura, avesse diritto al Superbonus.
 


Superbonus 110%, quando si applica agli ampliamenti volumetrici

L’Agenzia ha spiegato che, in merito alla possibilità di accedere al Superbonus per le spese relative all'incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del Dpr 380/2001, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con una nota del 2 febbraio 2021, ha chiarito che “a differenza del Supersismabonus, la detrazione fiscale legata al Superecobonus non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam”.
 
Questo significa che si può accedere al Superbonus sia per gli interventi antisismici sia per gli interventi di efficientamento energetico. C’è però una differenza: negli interventi antisismici si può ottenere il Superbonus anche sulla parte ampliata, mentre in quelli di efficientamento energetico il Superbonus si applica solo alla parte esistente.
 
Il contribuente, ha illustrato l’Agenzia, deve quindi mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento. In alternativa, il contribuente può farsi rilasciare dall'impresa di costruzione o ristrutturazione o dal direttore dei lavori un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento.
 

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